Civile

Alla Corte Ue l’indetraibilità dell’Iva per società bocciate al test operatività

L’ordinanza 16091/2022 della Cassazione contesta il difetto assoluto di soggetto passivo per le realtà di comodo. Dubbi sulla possibile violazione del principio di neutralità dell’imposta

di Laura Ambrosi

Possibile violazione del diritto unionale rispetto all’indetraibilità dell’Iva prevista per le società di comodo: la norma nazionale, infatti, potrebbe violare il diritto di neutralità dell'imposta nel presupposto che l’ente rimarrebbe definitivamente inciso senza alcuna possibilità di rivalsa. A rinviare la decisione alla Corte di Giustizia è la Cassazione con l'ordinanza interlocutoria 16091/2022 depositata il 19 maggio.

La vicenda trae origine dall’indetraibilità dell’Iva in capo a una società ritenuta di comodo in conseguenza dell’applicazione del test di operatività. Tale previsione è disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge 724/1994, secondo il quale il diritto a riportare l’eccedenza a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi è negato qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti.

La Cassazione dopo aver ripercorso la normativa unionale in materia di Iva, secondo la quale, il soggetto passivo ha sempre il diritto alla detrazione dell'imposta, si è interrogata sulla legittimità del diniego nell’ipotesi in cui non siano eseguite operazioni attive rilevanti in misura non coerente al test di operatività. L'attenzione è stata posta sull’esatta individuazione del soggetto passivo.

Infatti, secondo la tesi erariale, il mancato superamento del test di operatività priva l’ente della qualità di soggetto passivo, per il presunto mancato esercizio di un’attività economica. Da ciò conseguirebbe che la società ritenuta di comodo, in quanto non soggetto passivo, non avrebbe il diritto alla detrazione.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che il mancato superamento del test di operatività non assumerebbe rilevanza quale prova incontrovertibile del difetto della qualità di soggetto passivo dell’ente, ma solo quale presunzione legale dell’assenza di esercizio di un’attività economica.

Il contribuente può dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive che non gli hanno consentito di realizzare operazioni imponibili per un volume coerente con gli asset patrimoniali.

Il diritto alla detrazione è ammesso anche in mancanza di operazioni attive, a condizione che i costi siano imputabili all'attività di impresa.

Per tali ragioni, quindi, la Cassazione ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione.

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