Lavoro

Alla Corte Ue gli specializzandi iscritti prima del 1982

Ancora un rinvio alla Corte di Giustizia Ue, dopo i tre alle Sezioni unite, per dirimere i dubbi sul diritto ad una remunerazione adeguata

di Patrizia Maciocchi

La Cassazione chiede lumi alla Corte di giustizia Ue per stabilire se anche i medici specializzandi, iscritti ad una scuola di specializzazione prima dell’82, in corso al 1 gennaio ’83 abbiano diritto ad una remunerazione adeguata. E se esista anche un diritto al risarcimento del danno per il mancato recepimento della direttiva (82/76/Cee) da parte dello Stato, limitatamente alla frazione successiva al 1 gennaio 1983. Le Sezioni unite della Cassazione (ordinanza interlocutoria 23901) tornano ad interrogare gli eurogiudici, che si erano già espressi con le sentenze C-616 e C-617, affermando il diritto ad una remunerazione adeguata, per qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto degli specializzandi iniziata nell’82 e proseguita fino al 1990. Decisioni per le quali la Corte Ue si è basata sulla materia del contendere: e nessuno dei ricorrenti si era iscritto prima dell’82. Né il principio temporale dettato dagli eurogiudici è stato utile a sciogliere i contrasti per quello che riguarda l’iscrizione ai corsi prima del ’82. Da qui la necessità di un nuovo rinvio a Lussemburgo, per chiarire la sorte degli iscritti prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76/Cee. Oltre ai tribunali di merito, la stessa corte di legittimità si è, infatti, spaccata sul diritto o meno alla remunerazione. La Cassazione chiede ora alla Corte Ue un giudizio accelerato. Perché esistono ragioni serie e specifiche che impongono una soluzione in tempi rapidi, da adottare alla luce del diritto dell’Unione. L’ampiezza del contenzioso pendente, con ben tre remissioni alle sezioni unite, su un diritto riconosciuto dalla normativa europea fin dall’82, ha creato un grave stato di incertezza sulla tutela da assicurare. Contrasti sui quali va velocemente messo un punto per evitare che si consolidi una giurisprudenza che, provenendo da giudici di legittimità, rischia di essere accolta in numerose pronunce, anche nel caso sia in contrasto con il diritto dell’Unione.

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