Civile

Alle Sezioni unite la condanna alle spese del poco vittorioso

In particolare il Supremo consesso dovrà stabilire se l’articolo 91 del Codice di rito civile consenta di condannare l’attore a rifondere le spese di lite alla controparte, nel caso la sua domanda sia stata accolta, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto

di Patrizia Maciocchi

Il rimborso spese deciso dal giudice va all’attenzione delle Sezioni unite. In particolare il Supremo consesso dovrà stabilire se l’articolo 91 del Codice di rito civile consenta di condannare l’attore a rifondere le spese di lite alla controparte, nel caso la sua domanda sia stata accolta, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto. Una questione che la terza sezione civile sentenza 28048/2021 considera meritevole del vaglio delle Sezioni unite per due ragioni: perché si tratta di affermare un principio importante e perché sul punto si è spaccata la giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento chi, per esempio, si rivolgesse al giudice per avere “100” non potrebbe considerarsi soccombente se la sua domanda venisse accolta per “10” e quindi non potrebbe essere destinatario, nemmeno in minima parte, di una condanna alla spese. Secondo i verdetti in linea con questo principio, infatti, il taglio anche sensibile non fa scattare la soccombenza e può solo consentire la compensazione totale o parziale.

Diversa la tesi sostenuta da chi vede nella drastica riduzione della pretesa una soccombenza “tecnica”, con conseguente apertura alla condanna alle spese in favore della controparte. Anche perché una domanda che vada oltre la reale entità del credito costringe il convenuto a pagare di più il difensore, remunerato in base a quanto chiesto e non a quanto ottenuto.

Il collegio remittente chiede lumi, precisando che considera non soddisfacente l’orientamento che consente di condannare alle spese di lite la parte «parzialmente vittoriosa». Scelta che lascia il giudice del rinvio perplesso, sia dal punto di vista dell’interpretazione letterale della norma sia sul piano logico, come su quello costituzionalmente orientato.

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