Civile

Alle Sezioni unite gli effetti dell’errore nella scelta del rito

di Giovanni Negri

Saranno le Sezioni unite civili a pronunciarsi su una questione di significativa rilevanza: le conseguenze da attribuire all’errore nel rito. Lo ha deciso la terza sezione civile, con ordinanza 12233, depositata ieri. Il nodo da sciogliere è relativo all’interpretazione del decreto legislativo n. 150 del 2011 ; in particolare, l’articolo 4 del decreto dispone che il cambiamento del rito è possibile, deve essere deciso dal giudice e che questa decisione non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

L’ordinanza si confronta però con il problema di una controversia introdotta con una forma sbagliata, secondo un rito diverso, ma senza che il cambiamento processuale sia stato disposta dal giudice. «Occorre interrogarsi sulla sorte della situazione giuridica tutelata - si legge nell’ordinanza - fatta valere in giudizio con rito sbagliato allorquando, come accade nel caso di specie per l’opposizione a sanzione amministrativa cosiddetta recuperatoria, la disciplina sostanziale preveda che la domanda si debba proporre entro un certo termine e dunque che entro quel termine si debba produrre la litispendenza».

La mancata osservanza delle regole processuali tipiche dovrebbe in questo caso, sottolinea il collegio della Terza sezione, essere considerata determinante. In caso contrario, infatti, non si capirebbe la ragione della disposizione del decreto sul cambiamento del rito per la quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Oltretutto è vero che il cambiamento di rito è disposto dal giudice «anche» d’ufficio, ma l’utilizzo di quella proposizione ha l’effetto, ricorda l’ordinanza, di responsabilizzare la parte interessata nell’accorgersi dell’errore da una parte e nel subirne le conseguenze in caso contrario.

Dalla Terza sezione arriva poi anche la sottolineatura per cui la previsione di un certo rito è collegata anche alla determinazione della competenza; cancellare l’ancoraggio della salvezza degli effetti della domanda alla tempestività della proposta avrebbe come effetto un sostanziale disordine nell’accesso alla giurisdizione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©