Penale

Alle Sezioni unite il nodo sul sequestro delle somme giacenti sul conto come prezzo del reato

La difficoltà sta nel separare le somme derivanti dal reato da quelle lecite (a dire dell'indagato)

di Giampaolo Piagnerelli

Le Sezioni unite dovranno stabilire se il sequestro delle somme giacenti sul conto corrente debba essere sempre qualificato come finalizzato alla confisca diretta del prezzo del reato, anche nel caso in cui l'interessato provi che il denaro derivi da un titolo lecito. Questo in estrema sintesi il contenuto dell'ordinanza della Cassazione n. 7021/21.

La vicenda. Venendo ai fatti il tribunale della libertà di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro in contanti o giacenti sui conti correnti intestati o nella disponibilità di un soggetto, fino alla concorrenza di circa 140mila euro, quale prezzo e profitto del delitto ex articolo 346-bis del cp (traffico di influenze illecite) disponendo la restituzione della somma di 35mila euro, ritenuta non derivante dal reato per cui si procede. Secondo l'imputazione provvisoria l'imputato, sfruttando la conoscenza di un giudice presso la commissione tributaria di Salerno e con la complicità di un funzionario dell'Agenzia delle entrate di Salerno, in concorso con due avvocati e un commercialista, si sarebbe fatto consegnare in più soluzioni dal soggetto colpito dal reato la somma di 175mila euro come prezzo della mediazione illecita, in cambio di una riduzione non dovuta delle imposte a carico di una srl. Il Tribunale ha ritenuto di dissequestrare la somma di 35mila euro perché versata su due conti correnti dell'indagato successivamente alla commissione del reato, somma che, quindi, non poteva considerarsi prezzo o profitto del reato perché non derivanti da questo. A tal proposito le Sezioni unite hanno chiarito in precedenza che ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo, perde qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. E soltanto nell'ipotesi in cui sia impossibile la confisca diretta di denaro sorge la eventualità di far luogo a una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l'imputato per un valore corrispondente a quello del presso o profitto del reato. I Supremi giudici, per concludere, si rivolgono alle Sezioni unite ponendo la questione "se il sequestro delle somme di denaro giacenti sul conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la "prova" della derivazione del denaro da un titolo lecito".

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