Responsabilità

Alle Sezioni unite il rebus del prelievo su atti societari citati nel verbale assemblea

La Cassazione ha rimesso la valutazione della necessità del rinvio al Primo Presidente

di Rosanna Acierno

Con l’ordinanza interlocutoria 11118 del 6 aprile 2022, la Cassazione ha rimesso al Primo Presidente la valutazione della necessità di rinviare alle Sezioni Unite la questione della responsabilità solidale del notaio per l’imposta di registro per un atto non registrato che venga enunciato (cioè “richiamato”) in un atto presentato alla registrazione e stipulato dalle medesime parti.

La questione

Secondo quanto stabilito dall’articolo 22 del Dpr 131/1986, l’enunciazione, in un atto scritto portato alla registrazione, di un contratto verbale anche non soggetto a obbligo di registrazione, determina l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 3 per cento.

Ma questa imposta non deve essere in ogni caso corrisposta se (alternativamente): gli effetti della disposizione enunciata siano già cessati; gli effetti della disposizione enunciata cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

Così, secondo un orientamento giurisprudenziale (molto criticato anche dallo stesso Consiglio nazionale del Notariato con lo studio 208-2010-T), è dovuta l’imposta di registro nella misura del 3% per l’atto di finanziamento dei soci, realizzato mediante semplice contratto verbale, ma enunciato nel verbale di assemblea straordinaria (atto pubblico soggetto a registrazione) con il quale è stata deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato dalle perdite, mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento (Cassazione, sentenze 11276/2021, 32516/2019, 15585/2010).

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 5859/2022, l’imposta di registro scaturente dall’enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione mediante Mui ha natura di imposta principale, con conseguente responsabilità del notaio per il pagamento.

La decisione

Tuttavia, a seguito di questa interpretazione, con l’ordinanza interlocutoria 1118 del 6 aprile 2022 è stato chiesto al Primo Presidente di valutare la possibilità di rimettere alle Sezioni Unite la questione della responsabilità del notaio per l’imposta di registro sugli atti enunciati.

Secondo i giudici, infatti, l’articolo 10, lettera b), e l’articolo 57, comma 1, del Dpr 31 del 26 aprile 1986 limiterebbero l’obbligazione gravante a carico dei notai, rispettivamente, per la registrazione e per il pagamento dell’imposta di registro agli «atti da essi redatti, ricevuti o autenticati», rispetto ai quali solo la funzione di responsabile (oltre che di percettore) d’imposta può trovare giustificazione nel ruolo istituzionale di pubblico ufficiale rogante o autenticante.

Invero, estendendo l’obbligazione al pagamento dell’imposta di registro per gli atti enunciati, si travalica il confine segnato dalle norme, ponendo a carico del notaio una responsabilità fiscale per contratti o negozi unilaterali rispetto ai quali egli non ha svolto alcuna funzione (per volontà delle stesse parti).

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