Responsabilità

Alluvione, comune responsabile diretto per le omissioni del sindaco

Sì alla rivalsa dello Stato nei confronti del municipio, per il risarcimento pagato alle parti civili, anche in assenza di atti autoritativi del primo cittadino. Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza 35020 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Le amministrazioni statali hanno diritto di rivalsa nei confronti del comune di Sarno per quanto pagato alle parti civili a seguito della alluvione che nel maggio del '98 fece 137 vittime. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 35020 depositata oggi, accoglieno il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno.

Per la Suprema corte infatti la responsabilità diretta della PA (art. 2043 cod. civ.) scatta anche per il fatto, penalmente illecito, commesso dal sindaco non attraverso un atto autoritativo ma con una omissione, nel caso il mancato ordine di evacuazione.

Una vicenda che richiama la tragedia in corso in questi giorni nel comune di Casamicciola nell'isola di Ischia sulla quale la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti. La Procura di Napoli indaga anche sugli allarmi inascoltati che l'ex sindaco aveva inviato, tramite pec, alle istituzioni locali.

Tornando alla alluvione di Sarno, sia il Tribunale che la Corte di appello avevano negato l'azione di regresso nei confronti della amministrazione locale affermando che il sindaco, condannato per plurimo omicidio colposo, era l'unico responsabile diretto dell'accaduto. E che non era consentito al responsabile per fatto altrui agire nei confronti di altro responsabile indiretto – il comune - in quanto, essendo quest'ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, era inapplicabile il criterio della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze derivatane, mentre era consentito al responsabile indiretto agire contro l'immediato autore del fatto lesivo – il sindaco - per l'intera somma corrisposta al danneggiato.

Una lettura bocciata dalla Terza sezione civile secondo cui l'attività colposa che è stata contesta al sindaco "non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati, ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche e istituzionali potestà". In particolare egli non aveva considerato la 'mappa dei rischi' allegata al piano di protezione civile, in cui il pericolo derivante da alluvioni, frane e valanghe era ritenuto di 'grado alto' e, quindi, degno della massima attenzione, con l'indicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi dell'emergenza. Inoltre aveva omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l'evacuazione, di convocare e insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile. Al contrario, fino alle ore 20,47, forniva notizie imprudentemente rassicuranti sull'emergenza in corso diffondendo due appelli televisivi con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazione.

Dunque, prosegue la decisione, "la circostanza che l'attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l'omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale". Peraltro, come visto, al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo, come le notizie "imprudentemente rassicuranti" fornite durante l'emergenza.

"L'attribuzione del potere illegittimamente non esercitato – prosegue la Cassazione - è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato". "Costituendo - prosegue - manifestazione di attività istituzionale anche l'omesso esercizio di potestà pubblica, la responsabilità del Comune nel caso di specie ha carattere diretto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per cui, alla stregua dell'assunto del giudice di merito, secondo cui il regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 può essere esercitato solo nei confronti del responsabile diretto, ben può essere proposta l'azione dalle Amministrazioni statali ricorrenti".

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo".

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