Ammessa l’impugnazione incidentale tardiva anche se il termine per la principale è scaduto
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse a impugnare fosse preesistente. Lo ha detto la sezione III della Cassazione con l’ordinanza 4 luglio 2024 n. 18308
È ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse a impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 Cpc. Lo ha detto la sezione III della Cassazione con l’ordinanza...