Rassegne di Giurisprudenza

Ammessa la rinuncia al legato sostitutivo durante la causa di riduzione

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto


Successioni - Lesione quota legittima - Legato sostitutivo della legittima – Rinuncia al legato - Azione di riduzione - Accettazione del legato - Conseguenze
Non è tardiva la rinuncia al legato sostitutivo della quota legittima espressa nel corso della causa di riduzione, potendo la rinuncia intervenire anche prima della spedizione della causa a sentenza, mentre sarà irrilevante in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita del legato stesso in quanto con l'accettazione il legatario fa proprio il beneficio del legato che si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia.
• Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13530

Successioni mortis causa - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legato in conto di legittima successione testamentaria - Lesione della quota di riserva - Azione di riduzione proposta dal legittimario, destinatario di legato in sostituzione di legittima - Rinuncia al legato - Necessità - Termine finale - Fondamento.
Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege" anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 4 agosto 2017 n. 19646

Successioni mortis causa - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene immobile - Rinuncia - Forma scritta - Necessità - Fondamento .
In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art.551 cod.civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 cod.civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 29 marzo 2011, n. 7098