Responsabilità

Amministratore di fatto responsabile per le sanzioni tributarie irrogate alla Spa

Il tutto accade quando il soggetto utilizza la società per schermare le proprie attività illecite

di Giampaolo Piagnerelli

Le sanzioni tributarie sono pienamente imputabili all'amministratore di fatto quando quest'ultimo utilizza la società come schermo per gestire i propri affari illeciti. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 1545/22.

Il caso. Nella vicenda la Ctr, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza sulla figura dell'amministratore di fatto, ha rilevato che non è fuori luogo rilevare che in materia di sanzioni amministrative tributarie, l'articolo 11 del Dlgs 472/1997 parifica la figura del legale rappresentante e amministratore di società con quella dell'amministratore di fatto, sancendo formalmente la diretta responsabilità anche di quest'ultimo per le sanzioni tributarie. Corretta, quindi, la ricostruzione effettuata dall'Ufficio che ha attribuito a un soggetto le funzioni di amministratore di fatto, poiché aveva aperto un conto corrente intestato alla società. Egli era, inoltre, depositario della documentazione riferibile alla società nonché delle password di accesso alla posta elettronica della stessa e dei recapiti dei fornitori. La Cassazione ha puntualizzato che in tema di società la persona - benché priva della corrispondente investitura formale - si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei e occasionali, rilevi avere carattere di sistematicità e completezza (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 4045/2016).

Conclusioni. Per concludere qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore anche di fatto della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'articolo 7 del Dl 269/2003, diretto a sanzionare la sola società o ente con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanziona colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©