Amministratore del sito ed omessa rimozione dei contenuti diffamatori pubblicati da terzi
Il blogger risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi mezzo di pubblicità"
La sentenza qui in commento ( Corte di Cassazione , Sez. V Penale, Sentenza 24 febbraio 2021 n. 7220 ) offre importanti conferme in merito ai presupposti idonei a fondare la responsabilità penale dell'amministratore di un sito internet per omesso impedimento di reati di terzi.
Nella vicenda che ci occupa, si contestava all'amministratore di un sito internet il delitto di diffamazione aggravata ex artt. 595, co. 2,3 c.p. per aver diffuso sul proprio portale un articolo scritto da terzi e recante contenuti diffamatori.
Ciò premesso, la Suprema Corte - ponendosi in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale - esclude che le moderne forme telematiche di manifestazione del pensiero (es.: blog, forum, newsletter, etc.) possano essere equiparate - ai sensi dell'art. 57 c.p. - alle tradizionali testate giornalistiche: in particolare, si legge nelle motivazioni che "in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook)" (p. 3), in linea con il divieto di analogia in malam partem.
D'altro canto, la mancata applicazione dell'art. 57 c.p. non esclude affatto che il titolare di un sito - o di un blog, forum etc. - possa essere chiamato a rispondere in ordine al delitto di diffamazione, in concorso con l'autore dell'articolo diffamatorio.
Infatti, proprio in tema di diffamazione, si legge che "il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutane a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori" (p. 3).
Ne consegue, pertanto, che se da un lato, non può trovare applicazione - in via analogica - la disciplina di cui all'art. 57 c.p. per tutte le forme di comunicazione diverse dalle testate giornalistiche, sotto altro profilo, può sussistere "il concorso del titolare del sito (o di altro mezzo di comunicazione su internet) in cui sia stato pubblicato il pezzo diffamatorio" quando "sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (individuato, ad esempio, [...] nella omessa rimozione dello scritto)" (p. 3).
Consapevole e volontario concorso nella diffusione che, nella vicenda che ci occupa, è stato ritenuto sussistente alla luce degli elementi probatori in sede dibattimentale; in particolare, si legge nella pronuncia, il gestore del blog aveva, da un lato, partecipato all'istruttoria preliminare finalizzata alla redazione dell'articolo stesso e, una volta pubblicato, ne aveva condiviso e sostenuto i contenuti ivi pubblicati.