Amministrazione di sostegno, deroga alla sospensione feriale per diritti personalissimi
Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza n. 12801/2021
Ha natura decisoria l'autorizzazione con la quale il giudice tutelare consente all'amministratore di sostengo di agire in nome e per conto dell'amministrato al fine di avviare il procedimento di divorzio. Si tratta, infatti, di un atto che esula dalla semplice gestione del patrimonio e che amplia i poteri dell'amministratore di sostegno incidendo su diritti soggettivi personalissimi. Per tale motivo alle relative controversie non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 12801/2021 dichiarando inammissibile il ricorso presentato dai familiari dell'amministrato, poiché notificato (22.10.2019) oltre il termine lungo semestrale (30.09.2019) decorrente dalla data della pronuncia della Corte d'appello.
L'eccezione alla regola della sospensione feriale
La Suprema corte condivide il rilievo difensivo dei controricorrenti, per i quali nella fattispecie non può operare la sospensione dei termini processuali, appunto perché si tratta di un caso attinente a diritti personalissimi dell'amministrato idonei a modificarne in via definitiva la sfera giuridica personale e, dunque, meritevole di spedita trattazione. I giudici di legittimità sottolineano come l'eccezione alla regola della sospensione feriale, posta dall'articolo 3 della legge n. 742/1969 per i procedimenti indicati dall'articolo 92 ord. giud., non si estende agli atti di gestione del patrimonio ma è ristretta ai soli casi di atti con natura decisoria nei quali il ritardo può produrre un grave pregiudizio alle parti. Ebbene, per il Collegio il provvedimento impugnato non può certo qualificarsi come meramente amministrativo-gestorio del patrimonio dell'amministrato, trattandosi di un atto personalissimo che ha senza dubbio natura decisoria.
Il principio di diritto
Di qui la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alla cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dall'art.3 l. 742/1969, per i procedimenti indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell'amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civile del matrimonio dallo stesso contratto».