Civile

Ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e vizi del procedimento notificatorio del ruolo e della cartella esattoriale

La mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuta esecuzione di una notifica ad un soggetto diverso dal destinatario il procedimento notificatorio risulta invalido con conseguente annullamento della cartella

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di Marzia Baldassarre*

Della possibilità di impugnare l'estratto di ruolo come atto autonomo si è più volte occupata la Suprema Corte con pronunce emesse dalle Sezioni Unite come la n.19704/2015 e l'ordinanza n.22184 del 22/09/2017.

Il Supremo Collegio ha sancito che detto estratto, sostanzialmente è un elaborato informatico ove sono indicati gli estremi di atti impositivi esistenti nei confronti del soggetto che lo richiede e, quindi, di fatto è un semplice elenco delle pretese vantate dai singoli Enti che hanno emesso gli atti in questione.

Per tale motivo allo stesso non può essere ricondotta una capacità impositiva autonoma che è invece riservata, come detto, all'Ente impositore. Per questa ragione non è ammissibile un'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché allo stesso non è riconducibile incidenza alcuna sulla sfera giuridica del debitore.

La questione, però cambia, allorquando attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo si tende a far valere un vizio riferito invece al ruolo in se e alla relativa cartella di pagamento mai notificata.

In tal caso il Supremo Collegio ha stabilito che l'impugnazione può essere proposta.

Così si sono espresse le pronunce n.11439/2016 e n.20611/2016 .

In oggi si affronta la fattispecie in cui il vizio notificatorio si concreta nella mancata allegazione dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione informativa della notifica effettuata.

Detta comunicazione informativa si rende necessaria allorquando la cartella venga notificata per posta ad un soggetto diverso dal debitore destinatario della richiesta di pagamento del tributo.

Di tale ipotesi si è occupata la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con pronuncia n.10012/2021 ha così stabilito: "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificato non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art.24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa".

Alla luce di quanto espresso dalla sopra richiamata pronuncia della Corte, la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuta esecuzione di una notifica ad un soggetto diverso dal destinatario il procedimento notificatorio risulta invalido con conseguente annullamento della cartella.

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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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