Ammissibilità dei mezzi di prova nel rito del lavoro
Procedimento civile - Procedimenti speciali - Rito del lavoro - Poteri istruttori del giudice - Richiesta di ammissione di una prova - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità.
In tema di controversie relative alla materia della protezione dei dati personali, cui è applicabile il rito del lavoro, il giudice, in presenza della richiesta dell'ammissione di una prova, è tenuto a motivarne la mancata ammissione, a nulla rilevando l'ipotetica inammissibilità della stessa per l'intempestività della relativa richiesta, dal momento che, ove pure si sia prodotta una preclusione, egli, a fronte dell'iniziativa della parte che insista per l'esperimento della prova, è tenuto a dar conto del mancato esercizio del potere-dovere di fare uso dei poteri officiosi di cui all'articolo 421 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 13 luglio 2021, n. 19948
Irrilevanza - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.
Nel rito del lavoro (nella specie, per cause relative al risarcimento danni conseguenti ad incidenti stradali ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, "ratione temporis" applicabile), stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre.
Corte di Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17683
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità - Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Condizioni - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Conseguenza - Fondamento - Fattispecie relativa a prestazione assistenziale.
Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado. Ne consegue che, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte. (Nella specie, la produzione in appello della documentazione reddituale del coniuge dell'appellato è stata ritenuta ammissibile, atteso il carattere integrativo di quella prodotta in primo grado, relativa al solo assistito, ed essendone sorta la necessità a seguito della precisazione dell'INPS, secondo cui l'assegno sociale in discussione non derivava dalla trasformazione del trattamento assistenziale legato all'inabilità civile).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 novembre 2012, n. 18924
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità - Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Condizioni - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a prestazione assistenziale.
Nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo; nè all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (Nella specie, relativa a prestazione assistenziale, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso il diritto all'assegno di invalidità civile sul presupposto che il richiedente non avesse provato il requisito della in collocazione al lavoro e neppure il requisito reddituale, non attribuendo valore probatorio all'autocertificazione prodotta in primo grado e non più aggiornata. Per la S.C., tenuto conto del fatto che i requisiti economico e di mancata occupazione potevano variare nel corso del giudizio, il giudice di secondo grado, che del mancato esercizio dei poteri ufficiosi non aveva offerto alcuna motivazione, a fronte della prova dell' iscrizione nelle liste degli invalidi civili quanto meno fino alla data di rilascio del certificato, del grado di invalidità accertato e dell'allegata mancanza di redditi, secondo un'autocertificazione prodotta in primo grado e ritenuta da una parte della giurisprudenza idonea a provare, prima della decisione delle Sezioni Unite n.5167 del 2003, l'insussistenza dei redditi incompatibili, avrebbe dovuto invitare la difesa dell'assistita ad integrare il quadro probatorio, producendo certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate, certificazione aggiornata dell'iscrizione nelle liste protette ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per integrare il quadro probatorio).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 febbraio 2007, n. 2379
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