Civile

Ammortamento alla francese con regime finanziario di capitalizzazione composto: interessi usurari e sua nullità

Nell'ambito del giudizio in commento il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2188/2021, sancisce la gratuità del contratto di finanziamento con obbligo del mutuatario alla restituzione della sola sorta capitale

di Franchino Bonaventura*

Si fa seguito a quanto alla tematica già trattata in un precedente articolo per commentare la sentenza n. 2188 dell'8.02.2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso su di una domanda relativa ad un contratto di finanziamento nel cui ambito l'istante, deducendo la indebita applicazione di tassi anatocistici, evidenziando la mancata corrispondenza tra il tasso applicato sia con il tasso indicato in contratto che al TAEG, deduceva il conseguente superamento del tasso di soglia (TSU) da parte del tasso globale annuo (TEG) chiedendo dichiararsi la nullità del contratto e la clausola relativa agli interessi nonché, previa dichiarazione di usurarietà del tasso applicato ( ex aL 108/96), dichiararsi nulla dovuto all'istituto bancario per gli interessi ex art 1815 cc.

Riteniamo cosa utile commentare questa sentenza in quanto è estremamente completa e dettagliata nella sua esposizione al punto da poter meglio chiarire alcuni concetti e nozioni importanti nell'ambito di controversie aventi analogo oggetto.

Nell'ambito del giudizio oggi in commento, dopo la costituzione dell'istituto bancario, veniva conferito per ben due volte incarico al CTU onde dare risposte ai quesiti tesi a verificare se il piano di ammortamento in contratto era stato realizzato, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi o quella composta e se, in questo ultimo caso, era stato superato il TSU vigente all'epoca; tanto alla stregua delle formule finanziarie applicabili in relazione a quanto stabilito dalla Banca d'Italia con la delibera CICR 9.3.2000.

Mentre al primo CTU designato veniva posto solo il quesito sopra indicato, a quello successivamente nominato ( dopo due rinunce ) veniva posto il medesimo quesito, integrato da ulteriori quesiti concernenti l'incarico di riportare alla gratuità il finanziamento, nella ipotesi avesse a risultare superato il tasso di soglia degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta ovvero, nell'ipotesi in cui non avesse a ravvisarsi simile ipotesi, di calcolare il rapporto dare avere in base al regime di capitalizzazione semplice ; in ultimo, veniva chiesto di verificare la corretta indicazione del TAEG e quindi, nella ipotesi in cui avesse a riscontrarsi la nullità della clausola ex art 125 bis co 6 TUB, di quantificare il rapporto dare avere riconducendolo a quanto previsto dal comma 7 stesso articolo.

Prima di esaminare la CTU il Tribunale, in modo estremamente apprezzabile, ha ritenuto opportuno esaminare le domande giudiziali in modo conferente alla vigente normativa di legge, verificando le singole operazioni contabilità finanziaria (recte :diritto finanziario ) da eseguire ed i limiti imposti dalla legge.

Tale metodo seguito dal Tribunale fornisce la chiave di lettura della domanda giudiziale consentendo di esaminare in modo esaustivo la CTU.

In domanda veniva contestato all'istituto bancario di aver calcolato la rata costante da applicare seguendo un piano di ammortamento alla francese con rata costante quantificata seguendo il regime finanziario composto in luogo di quello semplice e nella assenza di qualsivoglia previsione contrattuale.

Difatti, si deduceva che da tali erronei criteri erano stati applicati, quantificati e quindi richiesti indebitamente degli interessi anatocistici in quanto facenti parte del procedimento di computo erroneamente elaborato dalla banca ; tale erroneità ed illegittimità veniva dedotta anche in relazione alla quantificazione degli interessi di mora applicati oltre che sulle rate scadute anche su quelle a scadere .

Veniva eccepita la mancata corrispondenza del tasso applicato con quello pattuito nonché la mancata coincidenza tra il TAEG effettivo con quello dichiarato ed il contestuale superamento del tasso di soglia usurario vigente.

Il Tribunale evidenziava che il piano di ammortamento, come sistema di computo, non comporta di per se alcun effetto anatocistico conseguente alla illegittima capitalizzazione degli interessi precisando che tale sistema di computo, basato su quote di rimborso costanti e quota capitale crescente ed interessi decrescenti, di certo non è finalizzato alla illegittima capitalizzazione degli interessi scaduti, in quanto la quota di interessi di ogni rata viene determinata in base al debito residuo ancora dovuto ovvero dalla quota di capitale ancora dovuta al netto di quanto già versato; a riprova, gli interessi vengono determinati solo sulla quota di capitale dovuta e per il relativo periodo.

Da ciò desumeva che, essendo la base di calcolo degli interessi solo il debito ancora a scadere ed al netto degli interessi già scaduti, si concludeva affermando che il calcolo c.d. alla francese non è di per idoneo a determinare effetti anatocistici di cui all'art 1283 c.c.

Da ciò deduceva essere la natura dell'ammortamento alla francese quella di determinare una differente quantificazione delle rate costanti nel cui ambito la quota di interessi e di capitale variano nel tempo al fine di consentire la restituzione degli interessi.

La circostanza che il detto metodo di calcolo indica inizialmente una quota di interessi maggiore rispetto a quella che potrebbe prevedere il piano di ammortamento con metodo italiano, induce a pensare che siamo in presenza di capitalizzazione degli interessi.

Nei fatti, il piano di ammortamento alla francese è da ritenere conferente ai dettami di cui all'art 1194 perché basato su di in principio di restituzione che privilegia in via cronologica l'imputazione ad interessi in luogo di quella imputata a capitale

La discriminante tra il computo con la capitalizzazione semplice o meno è rappresentata dalla formula che viene adottata, ovvero quella che prevede la capitalizzazione semplice e l'altra la capitalizzazione composta; difatti, mentre nella prima ipotesi il computo viene eseguito in modo esponenziale, nella seconda lineare.

La capitalizzazione composta è più favorevole al creditore fatta eccezione per piani di ammortamenti di durata inferiore all'anno; difatti, in tutte le ipotesi di mutui ultrannuali, il criterio della capitalizzazione composta comporta un debito per interessi maggiore alla stregua degli interessi anatocistici, pur non integrando l'ipotesi di cui all'art 1283 cc; difatti ciò è conseguenza del regime finanziario di capitalizzazione composta adottato dall'istituto bancario nella determinazione della rata.

La problematica relativa alla operatività del piano finanziario composto nella elaborazione del piano di ammortamento alla francese è relativa alla sua efficacia e/o validità tra le parti; più segnatamente, oltre alla ipotesi in cui il mutuatario ha accettato espressamente il regime finanziario composto, ci si chiede se è possibile ritenerlo come tacitamente approvato dal mutuatario dopo averlo letto e conosciuto l'importo delle rate costanti a versare al fine di rimborsare tanto la sorta capitale quanto gli interessi.

Ulteriore problematica conseguente è quella relativa al rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria in quanto, in caso di omissione di tale obbligo, al mutuatario viene impedito di conoscere compiutamente il procedimento di calcolo sottostante; difatti, a tale violazione consegue una maggiorazione del tasso di interesse di fatto applicato che, nella ipotesi di assenza di preventiva pattuizione, andrebbe a violare l'art 117 TUB; tale articolo impone, a pena di nullità, di indicare nei contratti bancari, consacrandolo in atto debitamente sottoscritto, il tasso di interesse applicato ed ogni altro costo ivi inclusi oneri aggiuntivi per eventuale mora.

Ancora, in conseguenza dell'applicazione di tale criterio di calcolo (capitalizzazione degli interessi) discende il dovere di computare il costo maggiore (occulto) nell'ambito della determinazione del tasso effettivo globale annuo (TEG) che deve poi essere posto a raffronto con il tasso di soglia usurario (TSU) di cui alla L 108/2008; difatti, l'art 644 c.p. espressamente prevede di tener conto "..delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese….Comunque collegate alla erogazione del credito …" nella determinazione del tasso di interesse usurario.

Alla stregua delle considerazioni sopra rappresentate in via preventiva, il Tribunale passava ad esaminare i risultati della seconda CTU che, in modo del tutto difforme dalla prima, aveva accertato che il mutuante aveva adottato il piano di ammortamento alla francese con rata costante applicando il criterio della capitalizzazione composta; di conseguenza, il CTU includeva il tasso realmente applicato dalla mutuante per la determinazione del tasso di interesse globale effettivo (TEG) di guisa da poterlo confrontare con il tasso di soglia usurario (TSU), onde verificare il superamento della soglia di usura ; il tutto, ponendo a confronto la rata determinata mediante il criterio della capitalizzazione composta con quella che avrebbe dovuto essere applicata seguendo il criterio della capitalizzazione semplice; quindi, dopo provveduto ad aggiungere alla rata costante pagata, le spese di commissione , ha potuto rilevare che la rata pagata è stata di importo superiore a quella che avrebbe dovuto pagare seguendo il criterio della capitalizzazione semplice.

Onde meglio approfondire la vicenda, il CTU ha provveduto ad eseguire tre diversi criteri di calcolo di piani di ammortamento semplice, ai quali, al fine di calcolare il tasso effettivo globale annuo (TEG ) rispetto a ciascuno dei piani, ha applicato la formula dei tassi equivalenti; così operando, aggiungendo il costo implicito su ciascuna delle rate determinate dal calcolo teorico, ha ottenuto tre diversi valori del tasso effettivo globale annuo (TEG).

Dopo tale operazione il CTU ha effettuato una ulteriore verifica provvedendo alla determinazione del TEG in tutte e tre i procedimenti di calcolo, provvedendo a sommare il costo implicito ad ogni singola rata rideterminata; così procedendo, il TEG , in tutte le ipotesi di ricostruzione delle rate, previa maggiorazione del costo implicito, rappresentato dal differenziale risultante dal minor importo della rata ( determinato con il criterio della capitalizzazione semplice ), è risultato superiore sia a quello dichiarato dal mutuante all'atto della sottoscrizione del contratto che al tasso di soglia usurario ( TSU) relativo alla categoria del finanziamento, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto.

Di conseguenza, gli interessi corrispettivi, così come pattuiti nel contratto di finanziamento, posti a raffronto con i tre risultati ottenuti, seguendo le tre modalità di calcolo della rata in regime di capitalizzazione semplice, includendo nel computo il tasso globale effettivo annuo (TEG) , il relativo costo implicito e il costo delle commissioni e spese, risultano essere usurari; difatti, solo nell'ipotesi in cui non si includa il costo implicito a carico del mutuatario, il TSU non risulta essere usurario.

Vane sono risultate le contestazioni della banca mutuante in relazione al calcolo del TEG eseguito sommando anche il costo implicito ( cfr differenziale tra il valore della rata calcolata dal valore della rata pagata con quanto risultante dal calcolo con il criterio della capitalizzazione semplice) motivate dal fatto che tale procedimento non trova alcun riscontro nei manuali di diritto finanziario.

Il Tribunale, in ragione di quanto statuito dall'art 644 IV co, c.p. che espressamente prevede l'inclusione delle commissioni, remunerazioni .. spese , ha ritenuto facente parte dei costi anche il "costo occulto" a carico del mutuatario; tale convincimento è conseguente all'applicazione del regime di capitalizzazione composta nella elaborazione di un piano di ammortamento alla francese con la quantificazione del valore nascente dalla differenza con l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice

Nel precisare ciò, il Tribunale ha dichiarato anche che tale conclusione è da ritenere valida ed operativa a prescindere se il regime di capitalizzazione composta sia stato o meno accettato dal mutuatario in modo implicito con la conoscenza delle rate da pagare.

Tanto perché, anche nella ipotesi di sua accettazione, il costo derivante andrebbe computato ai fini della determinazione del TEG, in quanto, in uno agli altri costi e spese connessi al finanziamento, andrebbero ad influire ai fini della determinazione dell'effetto anatocistico di cui all'art 1283cc.

Alla stregua delle considerazioni sopra evidenziate, il Tribunale, riconoscendo la correttezza della CTU e della metodologia seguita, dichiarava il TEG (tasso di interesse globale effettivo) concordato nel contratto di finanziamento sottoscritto, usurario e, di conseguenza, a mente di quanto disposto dall'art 1815 cc co 2, dichiarava la nullità di degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento in quanto non dovuto alcun interesse.

In conseguenza della gratuità del finanziamento, il Tribunale, atteso che il CTU nel suo elaborato aveva anche computato l'importo delle rate pagate dal mutuatario scindendo la quota capitale da quella relativa ad interessi, provvedeva a computare la differenza tra quanto concesso a mutuo e quanto versato a titolo di quota capitale; per l'effetto risultando la somma già versata a titolo di interessi e spese di importo maggiore rispetto a quella ancora dovuta alla mutuante, provvedeva ad operare parziale compensazione condannando la mutuante alla restituzione della differenza: nei fatti, quanto versato a titolo interessi e spese, veniva imputato a titolo di credito da parte del mutuatario nei confronti del mutuante operando così compensazione con quanto complessivamente dovuto a titolo di quota concessa in finanziamento.

Le altre domande formulate in citazione, per effetto dell'accertamento della intervenuta usurarietà, venivano assorbite

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*A cura di Franchino Bonaventura, Avvocato cassazionista; giornalista; membro del comitato scientifico della School University foundation

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