Amministrativo

Anac, l'esercizio del potere sanzionatorio resta valido a fronte di sole imprecisioni formali

La Uor della stazione appaltante è legittimata a denunciare situazioni di pericolo senza che l'evento si sia verificato

di Paola Rossi

La natura vincolata del potere sanzionatorio affidato all'autorità anticorruzione esclude l'annullamento del provvedimento impugnato dall'impresa che ne contesti quelle che di fatto concretizzano in imprecisioni o incompletezze formali dell'iter procedimentale o del provvedimento sanzionatorio.

Chiarisce, in particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza 6119/2021 che , ai fini del rispetto del termine perentorio di 60 giorni della contestazione dall'acquisizione della documentazione o delle informazioni utili a formulare l'addebito, riguarda l'inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell'Autorità per acquisirne l'approvazione.

Le regole dell'iter procedimentale
Il Regolamento unico - dice il Consiglio di Stato - discende dall'articolo 8, comma 4, del Codice degli appalti e stabilisce che : "Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti".
​​​​​​​Dall'articolo 40, comma 2, del Regolamento emerge che, ai fini del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni di cui al primo periodo, va tenuto conto da un lato, all'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili a formulare la contestazione di addebito (dies a quo), dall'altro, all'invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione (dies ad quem). La norma stabilisce poi che , in caso di approvazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio va effettuata entro 30 giorni dal relativo deliberato.

L'interpretazione
La tempistica dell'iter procedimentale se è vero che tende a soddisfare le esigenze "esterne" - cioè degli operatori economici - mira di fatto a garantire una "pura" esigenza di garanzia dell'efficienza dell'azione amministrativa.
Quindi, secondo il Consiglio di Stato, ciò che rileva ai fini del rispetto dei termini è l'inoltro da parte della Uor della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell'Autorità, che deve dare la sua approvazione. Non rileva, invece, la data dell'approvazione della proposta da parte dell'organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all'interessata.
In materia di tempi dei procedimenti sanzionatori affidati all'Anac, il Consiglio di Stato ha affermato, in conclusione, che l'esercizio di tale potestà non può essere sine die, sia nella fase iniziale, «quando la vicinanza della contestazione al momento di commissione del fatto addebitato è indispensabile per consentire di apprestare al meglio la difesa», sia in riferimento alla durata complessiva del procedimento.
La perentorietà dei termini si giustifica per due motivi. La natura afflittiva delle sanzioni e l'esigenza di evitare che l'impresa possa essere esposta a tempo indefinito alla loro applicazione.

Il caso
L'Anac riteneva acclarata l'ipotesi di falsa dichiarazione in ordine alla violazione del "Patto di integrità" in quanto in una precedente sentenza di patteggiamento si era fatto riferimento a comportamenti di imprese imputabili "ad un unico centro decisionale". Affermazione fondata sulla valutazione della stazione appaltante, che postula semplicemente l'"astratta idoneità" della situazione rilevata a determinare un concordamento delle offerte e non che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto. In quanto trattasi di fattispecie di pericolo.

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