Anche la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude l’assegno divorzile
La instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. La formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo – infatti, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. È quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 dicembre 2016 n. 25528. Nella specie il giudice del merito, accertato, da un lato, che la situazione reddituale dell'ex marito era rimasta invariata, rispetto all'epoca del divorzio, dall'altro, che il convivente dell'ex moglie era disoccupato e, quindi, incapace di dare sostegno economico alla compagna, aveva mantenuto fermo l'obbligo dell'ex marito di corrispondere una assegno di divorzio alla ex moglie, nonostante il non controverso rapporto di convivenza. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha accolto il ricorso del marito.
I precedenti - Conforme alla più recente giurisprudenza sullo specifico tema del S.C:
Nello stesso senso - oltre Cassazione ordinanze 30 settembre 2016, n. 19345, in Diritto & Giustizia, 2016, 30 settembre; 8 febbraio 2016, n. 2466, ivi, 2016, 8 febbraio, 11 gennaio 2016, n. 225, ivi, 2016, 12 gennaio e 9 settembre 2015, n,. 17856, ivi, 2015, 9 settembre - cfr., richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenza 3 aprile 2015, n, 6855, in Guida al diritto, 2015, fasc. 18, p. 56, con nota adesiva di Finocchiaro M., Una visione più adeguata della realtà sociale, che evidenzia – tra l'altro – come tale decisione, innovando principi - diremmo consolidati - ripetutamente espressi dalla Suprema corte (cui, pressoché supinamente si era, purtroppo, adeguata anche la giurisprudenza dei giudici di merito) costituisse il superamento (da lunghi lustri da più parti auspicato) di una interpretazione della normativa sul divorzio in chiave chiaramente antimaschile.
Diversamente, per la giurisprudenza anteriore, per l'affermazione che la convivenza more uxorio del coniuge, destinatario dell'assegno, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, può rendere inoperante o comunque può produrre una sospensione dell'assegno divorzile, Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4539, in Diritto & Giustizia, 2014, 27 febbraio. Nella stessa ottica, altresì, Cassazione, sentenza 18 novembre 2013, n. 25845, ivi, 2013, 19 novembre, nonché Cassazione, sentenza 11 agosto 2011, n. 17195, in Vita notarile, 2012, p. 247 che evidenzia che in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto; la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza - nella specie, uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di due figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente - anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza. .
Sempre in termini opposti, rispetto alla pronunce richiamate all'inizio cfr., altresì, Cassazione, sentenza 12 marzo 2012, n. 3923, in Guida al diritto, 2012, f. 27, p. 58: deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che esclude il diritto a un assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie, avendo accertato una stabile convivenza di questa con un terzo da oltre un decennio, caratterizzata anche dalla nascita di un figlio, prescindendo dalla verifica della adeguatezza dei mezzi dell'avente diritto all'assegno rispetto al tenore di vita tenuto durante il matrimonio e affermando che la convivenza, ancorché duratura, determina una disponibilità economica, senza che tuttavia risulti in qualche modo la esistenza di un modello di vita avente i caratteri della famiglia di fatto, anche con riferimento alla consistenza e alla continuità degli apporti di natura economica del convivente, che, lungi dall'essere bene individuati, siano stati meramente presunti.
Il merito - Per i giudici del merito:
• nel senso che nel giudizio di separazione, ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, convivente con altra persona, deve distinguersi il mero rapporto occasionale dalla famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità della convivenza, che conferisce grado di certezza al rapporto sussistente tra due persone, rendendolo giuridicamente rilevante, Tribunale Trani, 23 aprile 2015, n. 678, in Ilfamiliarista.it 2015, 5 giugno;
• per il rilievo che il principio di solidarietà costituzionale, richiamato anche dall'articolo 143 Cc, impone ai coniugi separati di avere riguardo alle condizioni di vita dell'ex partner, quanto meno, come persona umana, ma ritenuto, al tempo stesso, che il coniuge che intraprenda una nuova convivenza trae dei notevoli benefici economici dalla separazione, se non altro in quanto può condividere, con il convivente, le spese di ordinaria amministrazione (vitto, alloggio, e relativi oneri), al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche le spese relative al mantenimento del coniuge separato (e convivente), e degli eventuali figli comuni rimasti seco lui, nel caso in cui il coniuge avente diritto all'assegno instauri una relazione di fatto qualificabile come famiglia di fatto, il coniuge onerato dell'assegno di separazione ha diritto alla soppressione, o, quanto meno, ad una congrua riduzione dell'assegno da lui dovuto: andando in diverso avviso, si perverrebbe, altresì, qualora dalla convivenza more uxorio sia nata prole, alla paradossale, inopportuna, illegittima conclusione che il coniuge tenuto all'assegno debba contribuire al mantenimento del figlio (o dei figli) nato dalla relazione concubinaria del coniuge separato, Tribunale di Lamezia Terme, 1° dicembre 2011, in Dir. famiglia 2012, p. 797 .
Corte di Cassazione – Sezione VI-1 – Ordinanza 13 dicembre 2016 n. 25528