Civile

Anche le donazioni di modico valore finiscono nell’asse ereditario

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di Angelo Busani

Anche le donazioni di modico valore, fatta eccezione per quelle effettuate a favore del coniuge superstite, sono soggette a collazione: è questa la decisione della Cassazione nella sentenza n. 2700 del 30 gennaio 2019.

La collazione è il conferimento nell'asse ereditario di tutte le liberalità ricevute in vita dal defunto. Sono tenuti a collazione, salvo che ne siano dispensati, il coniuge ed i discendenti legittimi e naturali del de cuius, che siano coeredi, abbiano cioè accettato l'eredità.
La collazione di un bene immobile, a scelta di chi conferisce, si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla porzione del soggetto obbligato alla collazione (con riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione).

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione. Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione. Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La collazione opera solo nei reciproci rapporti tra questi soggetti e non anche rispetto agli altri eventuali coeredi: nel caso in cui siano chiamati alla successione eredi tenuti a collazione ed eredi non tenuti a collazione si formano due masse oggetto di comunione: una prima, senza le donazioni soggette a collazione, al fine di determinare la quota dell'estraneo; una seconda costituita dal rimanente relictum e aumentata dal donatum al fine di determinare la quota degli eredi soggetti a collazione.

In sostanza, la collazione rimuove la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra i coeredi, coniuge e discendenti, se e in quanto non risulti una diversa volontà del defunto: il suo fondamento consisterebbe nel ritenere che le donazioni fatte agli eredi necessari costituiscano un'anticipazione dell'eredità

L'applicabilità della collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere. Invece, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, con la conseguenza che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo che un'eventuale azione di riduzione comporti la formazione di una comunione ereditaria. L'istituto della collazione è altresì incompatibile con la divisione, con la quale il testatore abbia ritenuto effettuata, ai sensi dell'articolo 734 del codice civile, la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote, evitando così la formazione della comunione ereditaria.

La collazione ha per oggetto tutto ciò che il defunto ha donato per donazione diretta o indiretta. Deve trattarsi di donazione valida, perché in caso di donazione nulla, il bene apparterrebbe al relictum e andrebbe a beneficio di tutti i coeredi, soggetti o non a collazione. Pertanto, a collazione sono soggette anche le donazioni di modico valore. Fa eccezione, solamente, ai sensi dell'articolo 738 del codice civile, la donazione di modico valore fatta a favore del coniuge: questa norma, introducendo un'eccezione, ha lo scopo di impedire che i figli interferiscano sulle donazioni di modico valore effettuate in vita dal de cuius al coniuge. Il coniuge superstite, quindi, può sottrarsi alla collazione di donazioni di modico valore.

Corte di cassazione – Sentenza 2700/19

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