Anche per il Tar è incostituzionale la decadenza dalle liti nel pubblico impiego
Viola i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo una norma che di fatto impedisce di ottenere tutela attraverso il ricorso giurisdizionale. Questo il dubbio espresso dal Tar lazio con l'ordinanza n. 4776/16 sul regime transitorio del passaggio di competenza dal giudice amministrativo a quello ordinario in materia di pubblico impiego. Si registra così un nuovo rinvio alla Corte costituzionale della norma, che ha fissato il termine decadenziale del 15 settembre 2000 per instaurare davanti al giudice amministrativo controversie di lavoro pubblico ante 30 giugno 1998, per violazione dell'articolo 6 della Cedu.
La norma sotto esame costituzionale - La norma sotto esame del Testo unico del pubblico impiego ha attribuito alla competenza del giudice ordinario le controversie di lavoro con le amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti il rapporto successivamente al 30 giugno 1998. Quindi le liti relative al periodo antecedente restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma solo se siano state proposte entro il 15 settembre 2000. Superato tale periodo interviene una vera e propria decadenza dall'azione processuale. Ciò che è apparso inammissibile tanto alle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 8 aprile n. 2016 n. 6891) quanto adesso al Tar.
Il contrasto con norme internazionali - Secondo il Tar Lazio e la Cassazione la norma del Testo unico contrasta con la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su dei casi italiani (sentenze 4 febbraio 2014 caso Mottola e altri C. Italia n. 29932/07 e caso Staibano e altri C. Italia n. 29907/07). In applicazione del principio dell'effettiva tutela giurisdizionale espresso dall'articolo 6 della Convenzione, la Corte europea ha affermato che la legge italiana, nel fissare la decadenza prevista dall'articolo 69, comma 7, del Tu porrebbe un ostacolo procedurale che costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato ed esclude un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.
Secondo i giudici del rinvio la questione di costituzionalità è rilevante in rapporto all'articolo 117, comma 1, della Costituzione che limita la potesta legislativa all'interno non solo del perimetro costituzionale, ma anche degli obblighi comunitari e internazionali presi dall'Italia. La norma risulta censurabile dove prevede che le controversie relative a questioni del rapporto di lavoro anteriori alla data fissata restino attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte entro un termine di decadenza. Il Tar Lazio fa rilevare che l'articolo 69, comma 7, del Dlgs 165/2001 «come interpretato dal diritto vivente» - avendo previsto la scadenza del termine del 15 settembre 2000 per la proposizione della relativa azione giudiziale - preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere il diritto dinanzi a un giudice.
Il caso a quo - Nella controversia dinanzi al Tar si decideva sulla domanda di risarcimento del danno biologico per un infortunio in itinere avvenuto ante giugno 1998. La ricorrente dipendente di una Asl ha agito in giudizio per far accertare la responsabilità contrattuale della amministrazione in base all'articolo 2087 del Codice civile. Il primo ricorso era stato proposto davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Roma a luglio 2002. Il termine decadenziale del 15 settembre 2000 era dunque superato e il giudice ordinario aveva negato la sussistenza della propria giurisdizione.
Tar Lazio - Ordinanza 26 aprile 2016 n. 4776