Anche per il termine di notifica della cartella vale la legge speciale
Secondo la Cassazione non si applica la norma generale del Dpr 602/1973
Il termine entro cui va notificata una cartella di pagamento del bollo auto segue quello previsto dalla normativa di settore, più lungo di un anno rispetto a quello stabilito in generale per i tributi. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25461/2021, depositata il 21 settembre. Una pronuncia che non chiude ancora la controversia, relativa a un’annualità lontana come il 2004: la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza d’appello con rinvio.
L’ordinanza riguarda la vicenda di una società siciliana con un debito di oltre 20mila euro, relativo al bollo di alcuni autoveicoli di sua proprietà. L’agenzia delle Entrate (che in questo caso ha la competenza in materia di tassa automobilistica, perché la Sicilia è una Regione a statuto speciale) aveva notificato il primo atto interruttivo della prescrizione, cioè l’avviso di accertamento, nel 2007. Quindi aveva rispettato il termine previsto dalla norma specifica sul bollo auto, l’articolo 5, comma 51 della legge sul bollo 53/1983. L’avviso non fu impugnato dalla società, per cui, in assenza di pagamento, si passò alla cartella esattoriale.
La controversia verte proprio sulla scadenza entro la quale quest’ultima andava notificata. Secondo la sentenza di appello della Commissione tributaria regionale (Ctr), sarebbe il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è diventato definitivo, come stabilisce l’articolo 25, comma 1, lettera c) del Dpr 602/1973. Quindi l’Agenzia avrebbe dovuto provvedere entro il 2009, ma lo fece solo in seguito. Di qui la decisione della Ctr favorevole al contribuente.
La Cassazione ha ribaltato questa pronuncia, seguendo la tesi delle Entrate secondo cui la norma da applicare non sarebbe quella del Dpr 602/1973 ma lo stesso articolo 5, comma 51 della legge 53/1983, che fa scattare il 31 dicembre del terzo anno successivo (a quello in cui era dovuto il pagamento) la prescrizione dell’azione per il recupero delle somme non versate. Dall’ordinanza della Corte emerge che ciò vale sia per la notifica dell’atto prodromico che interrompe la prescrizione (l’avviso di accertamento) sia per la successiva cartella. Questo vale a condizione che il credito azionato dalla cartella non sia ancora prescritto.
Il principio in base al quale la Cassazione ha deciso di applicare l’articolo 25 della legge 53/1983 è quello di specialità, perché la norma si riferisce specificamente al tributo in contestazione e non ai tributi in generale come invece fa il Dpr 602/1973. I giudici si sono così uniformati all’indirizzo dato da due sentenze piuttosto recenti: la 315/2014 e la 23261/2020.