Penale

Anche una Pec unica può essere diffamatoria, ma solo se l'autore ha il giusto livello culturale

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di Pietro Alessio Palumbo

Come è noto il reato di diffamazione implica un elemento fondamentale: la diffusività del messaggio denigratorio tale da danneggiare la reputazione della persona offesa. Dal che, e in tutta evidenza, può parlarsi di diffamazione in caso di messaggi pubblicati su uno dei moderni social, ovvero attraverso il più tradizionale mezzo della stampa. Allora la domanda è: può esserci diffamazione qualora il messaggio sia inoltrato specificamente a una sola persona e segnatamente al suo esclusivo indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)? Ebbene con la recente sentenza n.34831/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che ciò è pur possibile, poiché le caratteristiche della Pec non escludono la potenziale accessibilità a terzi delle comunicazioni. A ben vedere la "certificazione" attiene ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale. E il tutto si fa più evidente e inoppugnabile qualora il destinatario della Pec sia un pubblico funzionario e il messaggio in questione ancorché "colorito" sia comunque finalizzato all'attivazione dei poteri propri di quest'ultimo. Poteri implicanti edizioni e riedizioni di procedimenti amministrativi per la cui istruttoria, di norma, sono coinvolte più figure professionali e dipendenti dell'ente. Ma non è tutto. Si badi – mette in guardia la massima Corte di piazza Cavour – non sempre tuttavia un tono "gergale" implica diffamazione poiché nel paradigma delle attitudini oltraggiose del messaggio vanno considerati anche le effettive, concrete, capacità espressive e non meno il profilo d'estrazione culturale e sociale del suo autore.

Diffamazione a mezzo e-mail e a mezzo posta cartacea "riservata- personale"
In tema di diffamazione, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio integra ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi siano i destinatari del messaggio, in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso. Segnatamente l'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto e tale accesso multiplo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile. Ciò viene in essere in particolare nel caso di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio. Messaggio che per necessità operative non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più funzionari. In tal caso, la modalità di trasmissione a mezzo mail in nulla si distingue dall'ordinario inoltro per posta cartacea tradizionale, in busta chiusa non recante la dicitura "riservata - personale", essendo la comunicazione destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza o a successivi destinatari competenti per le fasi del procedimento amministrativo.

Diffamazione a mezzo Pec
Ebbene la Pec è un particolare tipo di posta elettronica che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. È garantita la prova dell'invio e della consegna, grazie alle peculiari modalità di trasmissione certificata da parte di gestori autorizzati, sui quali esercita funzioni di vigilanza l'Agenzia per l'Italia digitale nel quadro del controllo e coordinamento dei servizi digitali. La casella di posta elettronica certificata non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica, se non per ciò che riguarda il meccanismo di comunicazione e la presenza delle ricevute inviate dai gestori Pec al mittente e al destinatario. Dal che le caratteristiche della Pec non eliminano la conoscibilità del messaggio a terzi poiché la certificazione pertiene solo alla data e all'ora di ricezione, non alla esclusività di lettura per il consegnatario originale.

"Toni" del messaggio e offensività
Tanto chiarito, per gli Ermellini purtuttavia non integra delitto di diffamazione la condotta di chi invia una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, comunque volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un'illegittimità amministrativa. Ciò considerato che ricorre la generale causa di giustificazione da esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia assolto l'onere di deduzione di fatti, nella convinzione anche erronea, del rilievo dei medesimi. E sotto il profilo della adeguatezza espressiva, va considerato il principio secondo cui il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Un limite necessario che comunque non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto. E poi si deve pesare anche il contesto complessivo in cui la terminologia viene utilizzata, rispetto al quale assume importanza il profilo soggettivo del dichiarante e la sua capacità espressiva in riferimento al livello culturale e sociale. In quest'ottica le espressioni utilizzate non possono essere considerate nell'astratto tenore testuale e semantico, ma devono essere stimate nella loro concreta articolazione e portata significativa.

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