Anche se la firma dell'indagato è illeggibile valida la nomina del difensore inviata via pec
Per la validità della comunicazione scritta alla Procura non è richiesta l'autenticazione o la fotocopia del documento di identità
La Cassazione, rispetto a un ricorso al Tribunale del riesame, ha affermato che è valida la nomina del difensore comunicata a mezzo Pec alla Procura, anche se la firma dell'indagato non risulti leggibile. Non è necessaria l'autenticazione della firma in tale circostanza, come spiega la sentenza n. 10551/2021. E neanche va allegato un documento d'identità affinchè la nomina trasmessa via Pec sia valida. La Cassazione rinvia perciò il riesame della misura cautelare al Tribunale che erroneamente - a causa della firma illegibile sulla nomina - aveva ritenuto inammissibile il ricorso contro la misura coercitiva emessa nei confronti dell'assistito latitante. Inoltre, nel caso specifico la nomina del medesimo difensore era stata ritenuta valida all'atto di emissione del decreto di latitanza. Circostanza che rende ancor più irrilevante il dubbio sulla provenienza della nomina da parte dell'indagato. La Cassazione precisa che la nomina dell'avvocato di fiducia comunicata tramite trasmissione di atto scritto - o per raccomandata o via Pec - non necessita di autentica della firma del prevenuto né dell'allegazione di un documento di identità dello stesso. Non poteva perciò il giudice del riesame ritenere il ricorso inammissibile per l'impossibilità di accertare la provenienza della nomina a causa della firma non leggibile sull'atto scritto trasmesso all'ufficio competente tramite Pec.