Rassegne di Giurisprudenza

Anche un singolo componente della Rsu ha diritto di convocare l'assemblea sindacale

a cura della Redazione Diritto

Diritto di assemblea ex art. 20 S.L. - Convocazione dell'assemblea da parte di un singolo componente della RSU - Legittimità - Condizioni.
I singoli componenti della r.s.u. hanno il diritto di indire assemblee purché questi siano stati eletti nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi dell'art. 19 legge n. 300/1970, quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2022, n. 33240

Lavoro ed occupazione - Sindacato (in genere)
Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza), deve essere interpretato nel senso che il diritto d'indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20 rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 19 quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 febbraio 2020, n. 3067

Associazioni sindacali - Libertà e attività sindacale - Convocazione - Assemblea sindacale - Art. 20, L. n. 300 del 1970 - R.S.U.
Nel testo dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l'assemblea ex art. 20 Statuto dei Lavoratori.
Pertanto, il diritto di convocare l'assemblea sindacale di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970 deve riconoscersi, oltre che alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale, anche alle sue singole componenti. Cass., Sezioni Unite, 6 giugno 2017, n. 13978.
• Corte di cassazione, S.U civili, sentenza 6 giugno 2017, n. 13978

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Rappresentanza - In genere - Diritto di indire assemblee ex art. 20 stat. lav. - Al singolo membro della r.s.u. - Spettanza - In forza dell'art. 4 accordo interconfederale 20 dicembre 1993 - Fondamento - Condizioni.
L'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17 legge 20 maggio 1970, n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro. Ne consegue che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell' Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (istitutivo delle r.s.u.), deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, rientra tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u., purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 luglio 2014, n. 15437