Anche l'usucapione se fittizia fa scattare il reato di lottizzazione abusiva
Anche l'usucapione è suscettibile di integrare gli estremi del reato di lottizzazione abusiva. "Tra gli "atti equivalenti" alla "vendita", cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 30 del Dpr 380/2001, rientra infatti anche l'acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante "usucapione", nell'ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante, a titolo oneroso o a titolo gratuito, senza che a ciò osti l'eventuale sentenza del Giudice civile passata in giudicato che abbia dichiarato l'usucapione. A questo inedito approdo arriva una articolatissima ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione Riesame (Presidente, Carlo Cazzella; Giudice, Pia Verderosa; Giudice relatore, Antonio Gatto), confermando il sequestro probatorio di alcuni terreni fronte mare nella rinomata località turistica di Porto Cesareo, disposto dalla Polizia giudiziaria e convalidato dalla Procura, a seguito della trasformazione urbanistica ed edilizia di una zona a vocazione agricola «a mezzo del frazionamento di fatto del terreno in lotti, con conseguente realizzazione di immobili ad uso residenziale».
Il terreno, passato in successione, era stato prima parcellizzato in numerosi lotti di modestissime dimensioni (alcuni addirittura di mq. 250-350), e poi interessato sia da opere di urbanizzazione (strada centrale, impianto idrico e impianto elettrico di uso comune), sia dalla costruzione di manufatti di varia natura (villette per civile abitazione, bungalows, roulottes stabili, tettoie, WC e varie altre opere destinate a finalità turistico-residenziali). Nel caso di specie, dunque, argomenta la decisione, si versa in un'ipotesi di lottizzazione abusiva "mista", essendo state poste in essere, sia attività giuridiche finalizzate al frazionamento e alla vendita del terreno lasciato in eredità, sia attività strettamente materiali, come la realizzazione dei manufatti edilizi abusivi.
Inoltre, prosegue il Collegio, se è vero che la lottizzazione "negoziale" è esclusa «laddove il frazionamento del terreno è stato effettuato al fine di procedere ad una divisione ereditaria», ciò vale «solo nell'ipotesi in cui il frazionamento si riveli indispensabile ai fini divisori e comunque scevro da qualsiasi surrettizio intento di trasformazione urbanistica o edilizia dell'area». Mentre nel caso concreto a fronte di 4 eredi erano state costituite 15 particelle.
La difesa ha poi sostenuto la palese insussistenza del reato di lottizzazione abusiva, «atteso che svariati lotti hanno mutato proprietario, non sulla base di un "atto negoziale di trasferimento", così come richiesto per il reato oggetto di imputazione provvisoria, bensì in virtù di sentenze dichiarative di usucapione ventennale».
Per il Collegio, tuttavia – e qui inizia l'argomentazione che conduce ad un esito fino ad ora privo di precedenti giurisprudenziali -, non si può trascurare che «uno strumento di agevole "aggiramento" dei divieti di alienazione normativamente previsti può essere rappresentato proprio da una "fittizia usucapione", (finto) vestito esteriore di un accordo (reale) precedentemente intervenuto tra "alienante" (originario proprietario che perde il suo diritto per usucapione) e "acquirente" (colui che, correlativamente, ma apparentemente a titolo originario, acquista il medesimo diritto)».
In tal modo, il titolo di proprietà, a differenza dell'utilizzo dello strumento della compravendita, non è più un contratto nullo, bensì una sentenza pienamente valida, che accerta, con efficacia dichiarativa, la già intervenuta usucapione, suscettibile di trascrizione presso i pubblici registri immobiliari.
Tribunale del Riesame di Lecce – Ordinanza 24 gennaio 2020