Ancora in tema di mancato versamento Iva: la Cassazione prosegue sulla linea della severità
Il reato si configura per la sussistenza di un fatto molto semplice che consiste proprio nel mancato pagamento di IVA e quindi è un reato facile da accertare sul piano fattuale ma poi esiste il tema del dolo che genera ampie e approfondite discussioni (in sostanza l'elemento soggettivo appare complesso).
Con la decisione che qui si commenta (sentenza 3281/2022 sezione III) la Corte di Cassazione conferma una impostazione severa in merito al tema del mancato versamento IVA (una fattispecie certamente importante e che genera numerose problematiche per amministratori e sindaci considerata la facilità del suo prodursi in tempi di crisi economica).
In sostanza il reato si configura per la sussistenza di un fatto molto semplice che consiste proprio nel mancato pagamento di IVA e quindi è un reato facile da accertare sul piano fattuale ma poi esiste il tema del dolo che genera ampie e approfondite discussioni (in sostanza l'elemento soggettivo appare complesso).
Il ricorrente (che presenta ricorso in Cassazione avverso un provvedimento del Tribunale di Rimini) indicava che il provvedimento del Tribunale doveva ritenersi affetto da vizi ed in particolare il difensore asseriva esistere "… il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 125, 309 comma 9 e 324 comma 7 cod. proc. pen. 321 comma 2 e 322 ter cod. proc. pen. Per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in relazione al fumus del reato ipotizzato. Il tribunale nel ritenere nor decisiva la censura difensiva per cui il ricorrente non ha adempiuto l'obbligazione tributaria in ragione del mancato incasso dei pagamenti inerenti i servizi svolti dall'azienda amministrata e della correlata Iva, avrebbe formulato una motivazione lontana dalla organica ricostruzione difensiva, da cui emergeva che l'inadempimento della F. s.p.a. nei confronti .della _.T.P. riguardava i pagamenti delle fatture emesse negli anni 20:16 2017, corrispondenti a quelli inerente le dichiarazioni in rapporto alle quali era stato omesso il versamento della imposta sul valore aggiunto. Il ricorrente avrebbe anche assunto ogni iniziativa per incassare le somme a lui spettanti, chiedendo da ultimo di essere ammesso al passivo del fallimento della suddetta società. Si aggiunge che secondo la pratica commerciale e invalsa tra le due citate società era prevista l'emissione della fattura anteriormente alla ricezione del corrispettivo, da saldarsi a distanza di mesi, per cui l'inadempimento tributario conseguito all'improvviso altrui stato di decozione sarebbe stato determinato da causa di forza maggiore siccome derivante da fatti non governabili né imputabili all'imprenditore. Con assenza oeralt o del dolo del reato. Tali allegazioni difensive non sarebbero state esaminate quindi dal tribunale, sottrattosi al vaglio di congruenza degli elementi disponibili rispetto alla fattispecie di reato ipotizzata …".
La Cassazione respinge il ricorso e lo fa dicendo che "… il ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale ha evidenziato come l'inadempimento tributario di cui alla incolpazione provvisoria attiene all'Iva inerente fatture riconducibili a plurime annualità, senza che per i rispettivi crediti siano state attivate proficue azioni giudiziarie, aggiungendo che l'unica iniziativa giudiziaria diretta a recuperare crediti non riscossi ha avuto riguardo a quelli vantati nei confronti del committente principale ma sarebbe stata attivata in epoca ben successiva al sorgere del credito in favore della società del ricorrente …".
Questo punto del mancato attivarsi per il recupero del credito è un punto ormai nodale quando la fattispecie è quella del mancato versamento IVA e possiamo dire che l'assenza di liquidità non è un certamente elemento difensivo importante se non si riesce a dimostrare di avere posto in essere ogni cautela per impedire il prodursi di questo "avverso" evento.
La Corte prosegue ricordando il solco che la stessa ha tracciato da molti anni sul tema del mancato versamento IVA ovvero che "… in linea, del resto, con il principio per cui in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 Marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3 - , n. 6506 del 24/09/2019 (dep. 19/02/2020) Rv. 278909 - 011, ed inoltre in tema di reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 20 marzo 2000, n. 74, l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione ci tale corrispettivo (Sez. 3 - ,n.. 41070 del 27/06/2019 Rv. 277939 – 01…".
Su questo ultimo punto qualche critica alla decisione può essere anche formulata (per questo parliamo di linea della severità o di impostazione severa) e la critica è su su almeno due elementi: 1) il primo è quello per cui in presenza di una cessione di beni la fattura deve essere obbligatoriamente emessa (e non si può stornare) mentre la stessa considerazione non vale per la prestazione di servizi (in cui la fattura viene emessa al pagamento).
La Corte di Cassazione pare che ignori questo punto in merito all'obbligo di emissione del documento prima del pagamento (che è la condizione normale); 2) il secondo è quello per cui il mancato adempimento del debitore non sempre è un fatto ascrivibile ad un rischio ordinario di impresa e questo vale in primo luogo quando la controparte è un ente pubblico.
Possiamo concludere che la sentenza qui commentata, pur tecnicamente corretta, evidenzia ancora una volta la necessità (direi la urgenza) di intervenire su questo reato che è facile accertare nei suoi presupposti di fatto (mancato versamento) ma difficile da giudicare se parliamo di esistenza dell'elemento soggettivo del reato stesso.
Forse sarebbe meglio restringere la fattispecie criminosa al mancato versamento di IVA effettivamente riscossa.
*a cura del Dottor Paolo Comuzzi
Antonio Iorio, Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore