Amministrativo

Annullate le maxi multe a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre

Con quattro sentenze depositate oggi il Tar Lazio ha accolto i ricorsi proposti dalle compagnie telefoniche

di Simona Gatti


Il Tar Lazio annulla le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall'Antitrust a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre per un'intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile. Con quattro sentenze depositate oggi, (n. 8240 per Wind Tre Spa, n. 8239 per Vodafone Italia Spa, n. 8236 per Telecom Italia Spa e n. 8233 per Fastweb) i giudici amministrativi romani hanno accolto i ricorsi proposti dalle compagnie telefoniche contro il provvedimento con il quale all'inizio (l'11 aprile 2018) l'Autorità ha confermato le misure cautelari provvisorie e poi il 28 gennaio 2020 ha accertato l'intesa restrittiva e applicato le multe.

Le decisioni ricostruiscono una vicenda complicata che incomincia quando nel 2015 i principali operatori telefonici, Telecom Italia S.p.A. (TIM), Vodafone Italia S.p.A. (Vodafone) e Wind Tre (Wind) hanno modificato il periodo di rinnovo e, quindi, di fatturazione delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile portandolo da una cadenza mensile a una quadrisettimanale, ossia ogni 28 giorni. Successivamente il metodo è stato anche adottato da Fastweb S.p.A. (Fastweb) ed esteso alla telefonia fissa. L'AGCom con una sua delibera è intervenuta stabilendo che l'unità temporale per la cadenza di rinnovo e per la fatturazione dei contratti di rete fissa dovesse essere il mese e che, per la telefonia mobile, non potesse essere inferiore ai 28 giorni. Secondo l'Autorità si trattava quindi di una modalità non trasparente, in quanto rivolta a realizzare surrettiziamente aumenti tariffari, di non immediata percezione da parte dei consumatori.

In seguito al mancato adeguamento da parte delle società alle prescrizioni della delibera sono scattati prima i procedimenti sanzionatori da parte dell'AGCom e poi un procedimento istruttorio per accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. Con un atto cautelare, Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb sono state chiamate a sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa, e sono state irrogate le seguenti sanzioni: 14.756.250 euro a Fastweb; 114.398.325 euro a Telecom; 59.970.351 euro a Vodafone e 38.973.750 euro a Wind.

Le tre società hanno impugnato il provvedimento e per il momento il Tar ha dato loro ragione visto che il Collegio ritiene che i rilievi sollevati dai ricorrenti sono sufficienti per disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, compreso quello cautelare.
«La delibera impugnata - si legge in una delle sentenze - presenta un primo profilo di illogicità e di evidente difetto di istruttoria laddove desume e valorizza la asserita segretezza dall'intesa esclusivamente sulla base di un documento che è del tutto inutilizzabile, essendo esterno al perimetro temporale di svolgimento della presunta pratica concordata, così come definito dalla stessa Autorità: di talché la segretezza dell'intesa risulta del tutto indimostrata... Dunque emerge - a parere del Collegio - un ulteriore profilo di difetto di istruttoria, atteso che la presunta intesa sarebbe ricostruibile da un unico documento, appunto lo scambio di email interno a Fastweb del 14 novembre 2017.

Il Tar infine osserva che la ricostruzione dell'AGCOM non fornisce evidenze istruttorie adeguate a contrastare la tesi delle Parti secondo cui lo scambio di informazioni fra gli Operatori, nel periodo preso in considerazione, non solo fosse dovuta all'esigenza di concordare, come prospettato dall'AGCOM, le modalità per adeguarsi alla modifica normativa, ma fosse, altresì, la mera esplicazione del diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti. In definitiva, la innanzi riportata spiegazione fornita dalle Parti, in assenza di altri elementi esogeni più diretti e specifici, "appare plausibile e, quindi, alternativa a quella, seguita dall'AGCOM, volta alla ricognizione di un'intesa anticoncorrenziale".

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