Anticipata la decorrenza dell'affidamento in prova solo se il precedente percorso terapeutico era limitante
Il riconoscimento ai fini della pena del periodo del trattamento volontario intrapreso prima della condanna si basa su limitazioni della libertà
L'affidamento in prova speciale consente di anticipare l'inizio dell'esecuzione della pena -rispetto alla data del verbale di affidamento del giudice di sorveglianza - ma solo se in precedenza il condannato si era sottoposto a un trattamento terapeutico di disintossicazione che prevedesse misure limitative della libertà personale. E come spiega la sentenza n. 24681/2021, non equivale ad alcuna forma di restrizione personale la circostanza che tale trattamento precedente comportasse incontri cadenzati, psicoterapia o esami clinici.
Secondo la difesa andava invece dato rilievo al positivo atteggiamento del soggetto alcolista consistito nell'essersi adeguato al rispetto degli impegni cadenzati dalla struttura cui si era rivolto e che lo seguiva prma di eseguire la condanna nella forma alternativa dell'affidamento in prova previsto per chi ha dipendenze . Quindi la pena detentiva - convertita in affidamento - conseguente alla condanna per il reato in materia di stupefacenti andava considerata in parte espiata col precedente volontario percorso di recupero. La norma al centro dell'interpretazione della sentenza di legittimità è l'articolo 94 del Dpr 309/1990 e in particolare il comma che recita: "L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.".