L'esperto rispondeResponsabilità

ANTICIPAZIONE DEL TFR: NO A CLAUSOLE PEGGIORATIVE

La domanda

Lavoro da circa 24 anni in una grande banca nazionale.Il 17 dicembre 2015 ho acquistato un immobile, destinato a prima abitazione, e attualmente vi sto trasferendo la residenza. Il 28 gennaio 2016 ho chiesto l'anticipazione del Tfr, nella percentuale prevista, allegando l'atto notarile a comprova dell'operazione.L'anticipazione mi è stata rifiutata, poiché, secondo una regola interna all'istituto, andava fatta prima di avere stipulato il rogito.È regolare il comportamento della banca? In tema di anticipo del Tfr, quanto previsto dal Codice civile non prevale sulle regole interne dell'istituto da cui dipendo?

L'articolo 2120 del Codice civile, all'ottavo comma, individua i casi nei quali il prestatore di lavoro può chiedere l'anticipazione del Tfr, limitandoli ad alcuni scopi specifici, ossia:a) alle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;b) all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.La possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:1) il lavoratore deve avere maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (articolo 2120 del Codice civile, comma 6);2) l’anticipazione dev'essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (articolo 2120 del Codice civile, comma 6);3) l’anticipazione dev'essere altresì contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti (articolo 2120 del Codice civile, comma 7);4) l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (articolo 2120 del Codice civile, comma 9).Si aggiunga, altresì, che lo stesso articolo 2120 consente alla contrattazione collettiva o ai patti individuali di derogare alla disciplina normativa sull’anticipazione del Tfr, purché siano previste condizioni di miglior favore, prevedendo che i contratti collettivi possano stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.Posto che la norma in commento non richiede la preventiva domanda di anticipazione rispetto alla stipula del rogito, al fine di appurare se il diniego riferito dall’istituto bancario sia legittimo, sarebbe necessario analizzare le specifiche motivazioni addotte con tale rifiuto, dovendosi peraltro escludere che un regolamento interno possa porsi in contrasto con la previsione normativa citata, che, come detto, è derogabile, ma in termini di miglior favore, dalla contrattazione collettiva o da patti individuali.

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