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Anticipi sostenuti dall'amministratore di condominio, rimborso solo se prova gli esborsi

Il verbale di consegna contenente i riconoscimenti a favore dell'amministratore uscente non prova il credito

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di Fulvio Pironti

L'amministratore uscente può ottenere il rimborso degli anticipi sostenuti per il condominio se prova di aver provveduto agli esborsi con proprie risorse. Lo ha precisato il Tribunale di Roma con sentenza n. 7254 del 9 maggio 2023.

Il caso
La vicenda si origina dalla opposizione a decreto monitorio proposta dal condominio contro l'ex amministratore in relazione ad anticipazioni sostenute resesi necessarie a causa delle morosità. Il condominio ha escluso che l'uscente vantasse il credito e ribadito l'inidoneità dei carteggi prodotti a provare gli anticipi poiché non erano stati oggetto di delibera né di ratifica.
L'uscente ha chiarito che il credito emergeva dal libro cassa e dall'estratto del conto corrente e rilevato che nel verbale di consegna il subentrante si era impegnato, previa verifica, a saldare gli anticipi entro una scadenza. Tale dichiarazione avrebbe integrato una ricognizione di debito opponibile al condominio in quanto resa dal subentrante nella veste di amministratore. Ha poi sostenuto che il condominio avrebbe riconosciuto il credito per fatti concludenti non avendo sollevato contestazioni dopo l'esame delle scritture nel termine concordato.
Il condominio ha chiamato l'amministratore in manleva in quanto aveva promesso il fatto del terzo (pagamento da parte del condominio). Ha contestato al chiamato di essersi reso responsabile per non aver contestato il presunto credito. L'amministratore ha osservato che i dati contabili predisposti dall'uscente e il verbale di consegna non assumevano valenza probatoria. Inoltre, dalle verifiche eseguite dopo il passaggio delle consegne non era emersa prova degli anticipi.

La decisione
Il verbale di consegna contenente i riconoscimenti a favore dell'uscente non prova il credito poiché occorre una delibera ricognitiva delle poste debitorie. Il nuovo amministratore senza autorizzazione non ha il potere di approvare incassi e spese risultanti dai prospetti consegnatigli dall'uscente per cui la l'accettazione non costituisce prova del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condòmini per l'importo corrispondente al disavanzo spettando, invece, all'assemblea approvare il rendiconto per valutare l'opportunità delle spese affrontate ad iniziativa dell'amministratore.
Il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza intercorrente con i condòmini per cui l'amministratore è onerato di offrire la prova degli esborsi. Non ha un generale potere di spesa in quanto spetta all'assemblea il còmpito di approvare il rendiconto valutando l'opportunità delle spese sostenute. Deve precisare quali siano i pagamenti effettuati dimostrando l'inerenza ad obbligazioni contratte nell'interesse del condominio e nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione assembleare, o di iniziativa, ma ottenendo ratifica.
In difetto, non sorge alcun diritto al rimborso non potendosi verificare se gli anticipi afferiscono ad una legittima azione gestoria. Il disavanzo, inoltre, non prova l'anticipazione. Dal rendiconto con disavanzo approvato non deriva il riconoscimento del credito all'amministratore: ciò perché non dimostra che ha anticipato le somme corrispondenti al disavanzo. Dovrà fornire la prova di aver provveduto all'esborso con proprie risorse.
L'uscente ha indicato solo l'ammontare del credito senza specificarne la natura delle spese e del momento temporale in cui le avrebbe affrontate. Non ha fornito la prova di aver impiegato fondi propri e ha omesso di dar conto della provenienza (se conto corrente del condominio o personale) dei distinti prelievi relativi alle causali oggetto dei sostenuti anticipi. In conclusione, non avendo l'uscente adeguatamente documentato l'esborso, il tribunale capitolino ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la sua domanda.

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