Professione e Mercato

Antiriciclaggio, serve lo Spid per l’identificazione a distanza

Con il decreto Semplificazioni previsti anche specifici criteri per i pagamenti a distanza

di Valerio Vallefuoco

Il decreto legge Semplificazioni ha, con l’articolo 27, modificato parzialmente le modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela con finalità di antiriciclaggio, specie per quel che riguarda l’identificazione a distanza. Di norma l’adeguata verifica prevede alcune specifiche attività, come l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

In base alle novità del Dl Semplificazioni, l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità non necessariamente devono avvenire attraverso un documento d’identità o altro documento di riconoscimento, ma è sufficiente che si tratti di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

La riforma interviene poi in materia di identificazione dei clienti in possesso di un’identità digitale. In questi casi, l’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, ove questi possieda un’identità digitale con un livello di garanzia che ora non deve più essere di livello massimo di sicurezza, ma è sufficiente sia di un livello almeno significativo. L’identità digitale deve però essere rilasciata nell’ambito del sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (Spid) o anche nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento Ue 910/2014.

Parimenti, l’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, ove questi sia in possesso di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o se è identificabile per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate o autorizzate o anche riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Nel caso di rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, l’identificazione del cliente a distanza può avvenire tramite l’esecuzione di un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione ai sensi della legge antiriciclaggio, a patto che il bonifico sia stato disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurino i requisiti di autentificazione cosiddetta forte previsti dal regolamento delegato Ue 2018/389 .

Infine, il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione sarà ora necessario solo laddove sussistono dubbi, incertezze o incongruenze.

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