Antiriciclaggio, studi al bivio del titolare effettivo
A dodici anni dall’introduzione della figura del titolare effettivo nel Dlgs 231/2007, restano dubbi interpretativi non risolti nel processo di identificazione, specialmente quando si passa dal piano dottrinale a quello più operativo, nell’applicazione dell’adeguata verifica con cui i professionisti si confrontano quotidianamente. Le difficoltà sono ancora più attuali in questi giorni, quando in vista della scadenza del 1° gennaio, al termine della proroga, entreranno pienamente in vigore le regole tecniche antiriciclaggio messe a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti che ripropongono il tema dell’individuazione del titolare effettivo tra le verifiche antiriciclaggio.
Come spiega l’articolo 19 del Dlgs 231, è il cliente che nel momento dell’identificazione fornisce sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. Ma non può bastare la sola dichiarazione del cliente; è onere del professionista verificare la veridicità e congruità di queste informazioni, e nel farlo il professionista si trova spesso alle prese con una non univocità di vedute.
La definizione di legge
La definizione “cardine” di titolare effettivo è nell’articolo 20 comma 1 del decreto 231 secondo cui il titolare effettivo per «clienti diversi dalle persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo». Il comma successivo chiarisce per le società di capitale i concetti di proprietà diretta (persone fisiche che detengono la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente) e proprietà indiretta (la titolarità di partecipazioni per più del 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Se a nessuno può essere attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente è necessario ricercare il titolare effettivo:
● nella persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
● nella persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in questa assemblea;
● nella persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un’influenza dominante.
Infine, viene introdotto un ultimo criterio applicabile solamente in via residuale, cioè in tutte quelle casistiche dove non è possibile individuare il titolare effettivo con i criteri sopra elencati; in questi casi il titolare effettivo è individuabile nelle «persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente».
Le indicazioni operative
Le maggiori difficoltà interpretative in cui può imbattersi il professionista durante le verifiche, possono sorgere in quelle eventualità, molto frequenti, dove non è possibile individuare il titolare effettivo applicando il criterio della proprietà diretta. In questo caso si aprono due scenari:
1 Il professionista, nell’effettuare le verifiche, deve risalire la catena di controllo - spesso con ristretti spazi di manovra e difficoltà nel ricevere le informazioni - con l’intento di ricercare persone fisiche che possano essere, indirettamente, titolari di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento. Quindi deve valutare la congruità e correttezza della dichiarazione rilasciata dal cliente e valutare attentamente le motivazioni di possibili discordanze e i successivi passi da intraprendere.
2 Il professionista dopo aver verificato che nessuna persona fisica risulti direttamente o indirettamente titolare di una percentuale superiore al 25%, deve verificare l’esistenza di persone che possano controllare o esercitare una influenza dominante in assemblea, entrando in possesso di quelle informazioni che ne costituiscono prova (ad esempio copia di accordi di sindacato di voto o di patti parasociali). In mancanza di queste figure, il professionista può considerare come titolari effettivi i soggetti dotati di poteri di amministrazione o direzione della società.
Il professionista deve conservare nel fascicolo del cliente copia di tutte le verifiche effettuate per individuare il titolare effettivo. E se lo individua nelle persone fisiche con i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (applicando quindi il criterio residuale) deve motivare questa scelta.
La ricerca del titolare effettivo in tre esempi