Civile

Apertura di credito, chiarimenti della Cassazione sull'imputazione del pagamento ad interessi

Il meccanismo di cui all'articolo 1194 Cc trova applicazione solo nei confronti delle rimesse solutorie e non anche per le rimesse ripristinatorie

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di Andrea Alberto Moramarco

In relazione ai contratti di conto corrente bancario cui acceda una apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'articolo 1194 comma 2 cod. civ., trova applicazione solo nei confronti delle rimesse solutorie e non anche per le rimesse ripristinatorie, non configurandosi in tale ultimo caso un pagamento in senso tecnico-giuridico. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 3858/2021, con la quale altresì i giudici di legittimità ricordano che non esiste un "diritto alla rettifica" che sorge in seguito all'esercizio dell'azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava.

La vicenda
La controversia oggetto della decisione riguarda la rideterminazione del saldo di dare-avere tra una srl e un istituto bancario, in relazione ad una apertura di credito in conto corrente, della durata di circa 20 anni, nonché la restituzione delle somme indebitamente versate alla banca in conseguenza dell'applicazione di interessi debitori ad un tasso ultralegale, della illegittima capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi e della illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale condannava l'istituto di credito a versare alla società 380 mila euro, mentre la Corte d'appello rivedeva i conteggi scendendo a poco meno di 360 mila euro.
Ricorrendo in Cassazione l'istituto di credito contestava però totalmente la decisione, ritenendo errata l'interpretazione fatta dai giudici di merito sotto tre aspetti: la disciplina della prescrizione in ordine al "diritto alla rettifica" delle partite incluse nel conto dal giorno della relativa annotazione contabile; la configurabilità come pagamento delle rimesse ripristinatorie; l'imputabilità delle rimesse in via prioritaria al debito per interessi.

La decisione
La Suprema corte rigetta il ricorso della banca su tutta la linea, chiarendo alcuni passaggi della sentenza delle Sezioni unite n. 24418/2010, decisione di riferimento in argomento.
Quanto al tema della prescrizione del "diritto alla rettifica", i giudici di legittimità osservano che non può sussistere un tale diritto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto, infatti, «altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé», con la conseguenza che la rettifica è una «conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione sul conto».
Quanto alla questione della rimesse ripristinatorie, la Cassazione ricorda la distinzione che corre tra queste e le rimesse solutorie. Quest'ultime costituiscono un pagamento in senso tecnico, in quanto si sostanziano nel versamento effettuato dal correntista per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso o su un conto non affidato. Le rimesse ripristinatorie, invece, non configurano tecnicamente un pagamento, in quanto sono somme che affluiscono su un conto «non "scoperto" ma solo "passivo"», non essendovi stato alcuno sconfinamento rispetto al limite dell'affidamento. Per tali rimesse, in sostanza, il correntista si limita a ripristinare la provvista, senza alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, determinandosi solo una riespansione dell'affidamento originariamente concesso.
Quanto, infine, all'assunto della imputabilità prioritaria agli interessi, fermo restando la distinzione tra i due tipi di rimesse, per il Collegio ove sia stato proprio l'addebito degli interessi a determinare il superamento del limite del fido, «rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido» e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento limitatamente a questa parte. Se, invece, l'annotazione di interessi avvenga su un conto con un passivo che rientra nei limiti dell'affidamento, «la successiva rimessa avrà una mera funzione riprisinatoria della provvista» e non potrà mai provvedersi ad una imputazione difettando «l'indefettibile presupposto del "pagamento"».

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