Comunitario e Internazionale

App che mette in contatto diretto clienti e tassisti è un servizio della società dell'informazione

Per rientrare in questa nozione non deve essere parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è una prestazione di trasporto

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di Simona Gatti

Un'app che mette in contatto diretto clienti e tassisti è un "servizio della società dell'informazione" come prevede la direttiva del commercio elettronico. Ma per rientrare in questa nozione non deve essere parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è una prestazione di trasporto.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-61/19. I Giudici di Lussemburgo sono stati chiamati dal Tribunale superiore di Bucarest per risolvere una questione tra una Srl e il consiglio comunale che aveva multato la società per mancata autorizzazione preventiva sulle attività di «dispacciamento» che i gestori di applicazioni informatiche devono richiedere.

Secondo la società la sua organizzazione costituisce un servizio della società dell'informazione al quale si applica il principio di non autorizzazione preventiva perché la sua applicazione per smartphone, mettendo in contatto diretto gli utilizzatori di servizi di taxi con i tassisti, consente di effettuare una ricerca facendo apparire un elenco di tassisti disponibili che il cliente è libero di scegliere, ma non trasmette le prenotazioni ai tassisti e neppure fissa il prezzo della corsa, che è versato direttamente al conducente al termine di essa.

La Corte conferma questa interpretazione perché il servizio per come è proposto corrisponde alla definizione del «servizio della società dell'informazione»: è fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi , conduce alla conclusione, tra il prestatore e il tassista autorizzato, di un contratto di fornitura corredato dal pagamento da parte di quest'ultimo di un canone mensile. Non rientrerebbe in questa categoria, proseguono i giudici europei, se l'intermediazione fosse invece parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è un'attività alla quale va riconosciuta una diversa qualificazione giuridica. Ma in questo caso, l'attività in questione si aggiunge a un servizio di trasporto mediante taxi già esistente e organizzato, il prestatore non seleziona i tassisti, non fissa né percepisce il prezzo della corsa né esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti e neppure sul comportamento di questi ultimi. Quindi non è parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia una prestazione di trasporto.

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