Appalti, in caso di offerte uguali la richiesta di miglioria deve precedere il sorteggio
In caso di concorrenti con punteggi uguali nell'appalto, la stazione appaltante deve prima dare la possibilità di migliorare l'offerta presentata e poi procedere al sorteggio, e ciò a prescindere dal criterio dell'affidamento. L'ha precisato il Tar di Napoli - sentenza 1560/2016, Ottava sezione, 24 marzo - accogliendo il ricorso di una cooperativa che era stata esclusa da un bando per un servizio di assistenza domiciliare perché il Comune appaltante aveva estratto a sorteggio il nome dell'altra impresa risultata a pari merito. Per la ricorrente, il bando era illegittimo poiché, in caso di offerte con identico punteggio, prevedeva esclusivamente il sorteggio al contrario di quanto fissato dalle norme sull'estrazione a sorte (art. 77, regio decreto 827/1924, Regolamento per la contabilità generale dello Stato). Queste ammettono il sorteggio solo «ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76 (limite di aumento o di ribasso, ndr)». Per il Comune, la regola è applicabile solo per le gare aggiudicate all'offerta col prezzo più basso, non per quelle in base all'offerta economicamente più vantaggiosa come in questo caso (art. 83, Dlgs 163/2006, ex Codice appalti, ora art. 95, Dlgs 50/2016, nuovo Codice).
I giudici, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale (Cga Sicilia 456/2006, Tar Palermo 733/2005) per cui in questi casi il seggio di gara deve ammettere sempre il tentativo di miglioria prima del sorteggio e ciò «quand'anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte», hanno spiegato che la norma citata assicura alla Pa «la possibilità di ottenere un vantaggio ulteriore, in luogo di rimettere meramente alla sorte la scelta tra i due partecipanti classificati con pari punteggio».
La disposizione, come chiarito dal Tar, «non è stata mai abrogata né implicitamente né esplicitamente dagli interventi legislativi susseguitisi in materia di appalti, e non incontra limitazioni nell'ambito applicativo, essendo, pertanto, suscettibile di applicazione in tutte le procedure di gara». Avendo quindi «un'applicazione generalizzata», essa va rispettata anche se l'appalto è affidato all'offerta più vantaggiosa poiché «ben potrebbe, anche in tali ipotesi, l'Amministrazione aggiornare la seduta in modo da assicurare un lasso di tempo sufficiente affinché i partecipanti possano formulare le offerte migliorative, in relazione ad aspetti tecnici od economici delle prestazioni offerte, e successivamente ricalcolare il punteggio complessivo ottenuto».
Tar di Napoli - Sentenza 24 marzo 2016 n. 1560