Amministrativo

Appalti, esclusione dell'OE per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate

I limiti e le condizioni ai fini dell'applicazione della causa di esclusione dell'OE dalla partecipazione ad una procedura di gara, ex art. 80, comma 4 del Codice degli Appalti - Nota a Decreto MEF del 28/09/2022

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Il presente articolo ha lo scopo di rappresentare i punti salienti del nuovo decreto ministeriale del MEF del 28/09/2022, pubblicato su G.U. del 12/10/2022, recante "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate", nel quale sono stati individuati i limiti e le condizioni ai fini dell'applicazione della causa di esclusione dell'OE dalla partecipazione ad una procedura di gara, ex art. 80, comma 4 del Codice degli Appalti .

Invero, l'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, al quinto periodo, come sostituito dall'art.10, comma 1, lett.c), n.2 della L. 238/2021, sancisce che un OE può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

• Ma cosa si intende per gravi violazioni non definitivamente accertate?

L'art.80, comma 4, settimo periodo, come sostituito dall'art.10, comma 1, lett.c), n.2 della L. 238/2021, prevede che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al detto articolo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000,00 euro.

Pertanto, al su indicato interrogativo, ha tentato di rispondere il MEF con l'adozione del su indicato decreto del 28/09/2022, con il quale è stato identificato l'ambito di applicazione della causa di esclusione ex art. 80,4 comma, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016.

Ai fini del detto decreto, si considera violazione l'inottemperanza ali obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) Notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici ;
b ) Notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici ;
c) Notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione .

• Ma quando tale violazione si considera grave?

La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni ed interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

Come si calcola la detta soglia per gli appalti suddivisi in lotti o in caso di partecipazione in subappalto o in consorzio o RTI?

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'OE concorre.

In caso di subappalto o partecipazione in RTI o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante alla RTI o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo OE.

In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore all'importo di euro 35.000,00.

Ultimo presupposto affinché possa operare la causa di esclusione, è che la violazione, da intendersi quale violazione grave nel rispetto dei criteri su riportati, sia qualificabile come non definitivamente accertata.

• Ma secondo il decreto del MEF cosa si intende per non definitivamente accertata?

Ai sensi del decreto, è da intendersi quale violazione grave non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante quale clausola di esclusione dell'OE dalla partecipazione alla procedura di appalto, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Tuttavia, va rappresentato che, tali violazioni non rilevano ai fini dell'esclusione dell'OE dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'OE non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

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