Amministrativo

Appalti: legittima la suddivisione dei lotti ancorata a valutazioni tecnico-economiche

Va riconosciuta la legittimità delle scelte fatte dalla stazione se in linea con gli interessi pubblici

di Giulia Laddaga

La contestazione della mancata suddivisione in lotti non impone un’immediata impugnazione laddove non implica un pregiudizio nella partecipazione alla procedura. È quindi ammissibile la censura sollevata in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, anche nel caso in cui il ricorrente non sia una piccola o media impresa, categoria in favore della quale, espressamente, l’articolo 51, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prescrive la divisione in lotti. Il principio della suddivisione in lotti, tuttavia, non costituisce un precetto inviolabile e non può comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara. Al riguardo, la scelta della stazione appaltante deve essere ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico ed essere funzionalmente coerente con il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Lo ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 5746/2020 che, pur annullando (per altri vizi) la procedura, ha riconosciuto la legittimità della suddivisione in soli due lotti, di notevoli dimensioni, della procedura indetta da A.R.I.A. S.p.a., Azienda regionale lombarda per gli acquisti, per la fornitura di beni e servizi connessi in favore degli enti del Servizio sanitario regionale.

 

Nel solco dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha quindi ribadito che solo un’effettiva incidenza lesiva nella propria sfera giuridica può legittimare la censura della misura organizzativa in lotti. Non già quindi la semplice appartenenza alle PMI, ma un pregiudizio, anche rispetto ad un’utile e proficua partecipazione alla procedura, come ad esempio le concrete chance di aggiudicazione.

 

Le motivazioni della Terza sezione

Nel merito, la Terza Sezione rileva che l’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici prescrive la divisione in lotti al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese, pur prevedendo, al contempo, la possibilità di evitare tale suddivisione a seguito di una motivazione articolata che giustifichi la scelta operata. In tale quadro la giurisprudenza amministrativa ha ribadito l’ampia discrezionalità della stazione appaltante, le cui scelte restano sindacabili nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.

 Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che negli atti di gara A.R.I.A. ha espressamente chiarito le ragioni poste a fondamento della ripartizione in lotti adottata. Sono stati, infatti, presi in considerazione i quantitativi di prodotti da fornire in relazione alle differenti procedure cliniche eseguite, garantendo un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell’esercizio del servizio ed una sostanziale omogeneità nei servizi offerti a livello territoriale.

La stazione appaltante ha quindi preferito accorpare prestazioni omogenee all’interno di un unico lotto in un’ottica di efficientamento, ragionevolmente dettata anche dal fatto che si tratta di prodotti e servizi “standardizzati, costanti nel tempo e caratterizzati da una scarsa variabilità ed evoluzione tecnologica”. E ciò anche in funzione dell’esigenza di conseguire condizioni economiche più favorevoli sul mercato e, dunque, del conseguimento di un risparmio di spesa.

 

La decisione del Cds

Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che gli obiettivi dichiarati dalla stazione appaltante si coniugano armonicamente con gli interessi pubblici perseguiti e risultano confluiti in una necessaria visione di insieme che ha tenuto conto anche di concorrenti interessi ed esigenze antagoniste, quale quella di evitare un eccessivo sbarramento nella contendibilità della commessa assicurando una proficua partecipazione alla gara degli operatori di settore.

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