Civile

Appellabilità sentenze giudice di pace pronunciate nel giudizio di equità necessaria

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di Domenico Carola

I giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12017 del 7 maggio 2019 hanno affermato che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria sono appellabili per violazione dei principi regolatori della materia nei limiti di quelli che attengono alla materia in concreto esaminata e degli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace.

La vicenda - II Giudice di pace di Gravina di Puglia, a seguito di procedimento di ingiunzione promosso da una società aveva intimato al titolare di una ditta, il pagamento di euro 900,00, in ragione della prestazione di servizi di ristorazione erogata a un gruppo di persone. Nel successivo giudizio il Giudice di prime cure, decidendo secondo equità, aveva rigettato l'opposizione della ditta intimata, escludendo che si applicasse al caso de quo la prescrizione presuntiva semestrale eccepita dal titolare, invece di quella ordinaria decennale, in ragione della natura del rapporto, che veniva qualificato "rapporto tra imprenditori". Dopo gravame sollevato dal titolare della ditta, il Tribunale lo aveva accolto, in considerazione che la doglianza sulla ritenuta inapplicabilità della prescrizione presuntiva riguardasse la violazione dei principi informatori di questa materia e revocava il decreto ingiuntivo. La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in vari motivi.

La decisione - Gli Ermellini accolgono il ricorso in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse ammissibile l'impugnazione contro la sentenza resa dal Giudice di pace secondo equità, in tal modo snaturando l'articolo 339, terzo comma del codice di procedura civile, che stabilisce che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione [...] dei principi regolatori della materia.

La Corte ha ribadito che nei confronti delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio di impugnativa ordinario ammesso, laddove i motivi di appello rientrino nelle tipologie di violazioni previste dalla norma vigente; in particolare la violazione dei principi regolatori della materia che consentono l'appello non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia de qua, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa.

E ancora la vigente normativa impone al giudice di applicare le norme di diritto codificate e può decidere senza seguire tali norme, seguendo comunque un criterio di equità sostanziale, solo se la legge ammette una tale opzione. Il ricorso all'equità è genericamente ammesso per le sentenze del giudice di pace che non hanno un valore superiore ai 1100 euro.

In astratto questi principi comportano che in sede di impugnazione occorre valutare prima se vi poteva essere una sentenza pronunciata secondo equità, questo perché, da un lato, se la sentenza non poteva essere pronunciata secondo equità non ci sono limiti all'appello, dall'altro la sentenza secondo equità comporta delle limitazioni per l'appello; poi, occorre valutare se i motivi di appello si traducono in palesi denunce di avvenute violazioni, da parte del giudice di pace, di norme sul procedimento e/o costituzionali, nonché di principi regolatori della materia.

In conclusione i giudici affermano che rientrano nei motivi di appello di contestazione della sentenza secondo equità quello in base al quale il giudice di pace non ha dichiarato la nullità di un ricorso per decreto ingiuntivo per la mancata indicazione delle "ragioni della domanda".

Cassazione -Sezione I civile - Ordinanza 7 maggio 2019 n. 12017

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