Appello bocciato se manca la ricevuta di spedizione
Il mancato deposito della ricevuta di spedizione comporta l’inammissibilità dell’appello, quando sull’avviso di ricezione non sia stata attestata la data di invio della raccomandata. È questo il principio affermato dalla Ctr Calabria con sentenza 2806/1/17 (presidente Falabella, relatore Barbuto), con la quale i giudici hanno dichiarato inammissibile un appello spedito con raccomandata a/r, modalità – peraltro - destinata a scomparire in vista del processo tributario telematico.
Il caso
La vicenda trae origine da un’impugnazione proposta dall’agenzia delle Entrate, la quale aveva spedito il proprio appello mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, come previsto dall’articolo 16, terzo comma, del Dlgs 546/1992.
La controparte (una Spa in liquidazione) aveva resistito in giudizio, contestando nel merito la tesi erariale e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La decisione d’appello
I giudici calabresi, essendo investiti ex officio della valutazione circa l’ammissibilità dell’impugnazione, non hanno valutato, tuttavia, il merito della vicenda. Il collegio, infatti, dall’esame del fascicolo processuale, ha rilevato, preliminarmente, che l’Agenzia non aveva depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata, come previsto dall’articolo 22 del Dlgs 546/1992.
In particolare, la commissione ha evidenziato che, all’atto della costituzione in giudizio, era stata allegata esclusivamente una lista contenente le raccomandate spedite nel giorno, differente sia per forma che per sostanza dalla ricevuta di spedizione.
La lista, peraltro, era priva sia della firma, che della qualifica dell’agente postale, risultando, anche per questo, carente di ufficialità.
In assenza della ricevuta di spedizione, dunque, risultava impossibile, al collegio, la verifica del rispetto dei termini perentori per la proposizione dell’appello, tenuto conto del fatto che nemmeno la copia dell’avviso di ricevimento riportava alcunché.
Quest’ultima, infatti, nonostante fosse stata depositata nel fascicolo, riportava solo un timbro a data illeggibile e, al contempo, era priva dell’indicazione del soggetto che aveva curato la spedizione.
Al riguardo, i giudici della Ctr hanno ricordato la sentenza n. 13542/17 della Corte di cassazione, la quale ha ribadito che la mancata produzione della ricevuta di spedizione può essere sanata dal deposito dell’avviso di ricevimento, a condizione che questo riporti l’attestazione della data di invio della raccomandata.
In particolare, gli ermellini hanno evidenziato che soltanto l’avviso di ricevimento recante l’asseverazione della data di spedizione, da parte dell’ufficio postale, è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.
Solo in questa ipotesi, dunque, il mancato deposito della ricevuta di spedizione non determina l’inammissibilità dell’appello.
Peraltro, più di recente la stessa Cassazione ha ritenuto ammissibile l’appello corredato del solo avviso di ricevimento privo dell’indicazione della data di spedizione; in quel caso, però, l’avviso recava il timbro datario a tondo dell’ufficio postale di distribuzione e, pertanto, consentiva il necessario riscontro sul rispetto dei termini (ordinanza 2870/2018).
Ctr Calabria, sentenza 2806/1/2017