Appello, la riforma fa spazio al consigliere istruttore
Le modifiche si applicano ai procedimenti avviati dopo il 30 giugno 2023. Trattazione data a un solo giudice, ma è il collegio a pronunciare la sentenza
Stop alla collegialità, nelle corti d’appello, di ogni singolo step del secondo grado del giudizio. Infatti, l’udienza di prima trattazione si terrà davanti al consigliere istruttore, mentre il collegio interverrà per decidere le eventuali istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva (o dell’esecuzione) del provvedimento impugnato, e poi per pronunciare la sentenza. Lo prevede il decreto legislativo di riforma del processo civile (149/2022), voluto dall’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Le novità – al netto di interventi del nuovo Governo – si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023.
Gli atti introduttivi
La riforma del giudizio d’appello contenuta nel decreto legislativo (che attua la legge delega 206/2021) si apre con la previsione di un restyling dell’atto introduttivo; per il rito ordinario è sempre la citazione, ma, in base al nuovo articolo 342 del Codice di procedura civile, si dovrà snodare in separati motivi, ciascuno con l’indicazione a pena di inammissibilità (e «in modo chiaro, sintetico e specifico»):
1) del capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il filtro in appello
Il giudice del gravame, se ritiene che l’appello sia inammissibile o manifestamente infondato, non pronuncerà più l’ordinanza oggi prevista dall’articolo 348-ter del Codice di procedura civile, ma dovrà disporre la discussione orale; a questa forma di definizione del processo il giudice potrà far ricorso anche in caso di manifesta fondatezza dell’impugnazione, «o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa» (articolo 350, comma 3, Codice procedura civile).
L’esecuzione provvisoria
Interessanti novità si registrano sul fronte dei «provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello» (articolo 283). Il testo in vigore attribuisce al giudice il potere di sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del provvedimento di primo grado quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. La riforma contiene una previsione dai contorni più netti, giacché àncora la sospensione a due presupposti, tra loro alternativi: un’impugnazione che appaia manifestamente fondata; il rischio che dall’esecuzione derivi un pregiudizio grave e irreparabile.
Inoltre, l’istanza di sospensione potrà essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che, a pena di inammissibilità, vanno specificamente indicati nel ricorso.
Il giudice istruttore
Come si è detto, nelle corti d’appello la prima udienza si svolgerà davanti al consigliere istruttore, che dovrà verificare la regolare costituzione del giudizio e, se occorre, ordinare la sua integrazione o la notificazione prevista dall’articolo 332 del Codice di rito per i casi di appello relativo a cause scindibili. Lo stesso giudice dichiarerà la contumacia dell’appellato non costituito se la notifica della citazione è corretta, e, in caso contrario, disporrà la rinnovazione della notificazione; infine, riunirà gli appelli proposti contro la stessa sentenza.
L’istruttore dovrà quindi:
O riferire al collegio sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza;
O provvedere sulle richieste istruttorie e assumere le prove eventualmente ammesse;
O nei casi previsti dalla legge, fissare l’udienza per la discussione orale innanzi al collegio, dopo aver fatto precisare le conclusioni alle parti e assegnato alle stesse un termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza; altrimenti,
O fissare davanti a sé l’udienza in cui la causa sarà posta in decisione, assegnando alle parti termini perentori, precedenti alla data dell’udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e, infine, di note di replica. Quindi, riferirà al collegio per la decisione.