Civile

Appello con riserva possibile se la "definitività" della sentenza è formalmente ambigua

Lo hanno chiarito le S.U. (sentenza n. 10242 depositata oggi) in un caso in cui la decisione ha riguardato soltanto alcune delle domande proposte

di Francesco Machina Grifeo

Qual è il criterio per qualificare come definitiva o non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza che decida soltanto su alcune delle domande cumulativamente poste dalle parti? Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 10242 depositata oggi, confermano che va data prevalenza al criterio "formalistico" - dunque la presenza di una espressa qualificazione da parte del giudice e la regolamentazione delle spese, significativa della separazione della causa - rispetto a quello "sostanzialistico" considerato non in grado di offrire un "criterio certo ed univoco di distinzione" esponendo la parte soccombente "al rischio di perdere il diritto di impugnare".

Ma cosa succede quando, come nel caso sottoposto al massimo consesso, vi siano degli indici formalistici tra loro dissonanti? Ebbene, afferma la decisione, in questo caso si potrebbe essere "tentati di ricorrere all'utilizzo di criteri di tipo sostanzialistico", tuttavia – prosegue la Corte - si ricadrebbe "in tutti gli inconvenienti" già denunciati. Si deve dunque prendere a riferimento "l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale" che "attribuisce rilevanza al diritto di impugnazione quale fondamentale declinazione del diritto di azione".

"A garanzia dell'effettività della tutela offerta da processo, dunque – argomenta la Cassazione -, non resta che privilegiare, in presenza di contrasto irriducibile tra indici formali di segno opposto intrinseci al provvedimento giurisdizionale che si traduca in una irrisolvibile ambiguità per la parte soccombente, la soluzione che consenta alla stessa l'esercizio nel caso concreto del potere di impugnazione, altrimenti irrimediabilmente compromesso, riconoscendo l'ammissibilità dell'appello proposto mediante riserva".

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa".

"Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva".

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