Applicabile l'equo compenso "copia privata" alla memorizzazione nel cloud di un'opera tutelata
Il prelievo riscosso non deve colpire necessariamente il fornitore del servizio di nuvola informatica
La Cgue ha affermato che l'eccezione detta per «copia privata» - ai sensi della direttiva sul diritto d'autore - si applica anche alla memorizzazione nel cloud di una copia a fini privati di un'opera protetta. La sentenza sulla causa C-433/20 ha poi chiarito che l'equo compenso (denominato appunto " copia privata") non deve gravare necessariamente sul fornitore del cloud dove avviene la memorizzazione.
La base normativa della questione interpretativa è la direttiva 2001/29 che ha previsto l'eccezione per copia privata per le riproduzioni effettuate su "qualsiasi supporto". E ora la Corte fa rientrare in tale nozione le copie di opere nella nuvola informatica.
Nella quantificazione del prelievo imposto per la copia privata, gli Stati possono quindi tener conto del fatto che taluni dispositivi e supporti possono essere utilizzati per realizzare copie private nell'ambito della nuvola informatica. Però nella scelta che viene fatta a livello nazionale va garantito chese il prelievo versato nell'ambito del processo "unico" di copia privata viene riscosso su più dispositivi e supporti, non superi il danno potenziale subito dai titolari dei diritti d'autore.
Il caso
Una società di gestione collettiva dei diritti d'autore (omologa della nostra Siae) ha sollevato una causa per l'esercizio dei diritti legali al compenso in base all'eccezione per copia privata . La lite verteva sulla domanda di pagamento di tale compenso contro un fornitore di servizi di memorizzazione nel cloud. Il primo grado ha visto il rigetto della domanda in quanto tale fornitore non cedeva i supporti di registrazione ai suoi clienti, ma solo servizi di memorizzazione online. Effettuato il rinvio pregiudiziale alla Cgue è stato ora chiarito che la memorizzazione di contenuti nell'ambito di servizi di nuvola informatica (cloud computing) rientra nell'eccezione per copia privata prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva . L'equo compenso non deve però gravare necessariamente sul fornitore del servizio cloud, se è stabilito che il suo versamento sia garantito per altra via.
La riproduzione
La Cgue chiarisce che il salvataggio di una copia di un'opera nel cloud integra una vera e propria riproduzione della stessa. L'upload (il caricamento) di un'opera nel cloud consiste nella memorizzazione di una sua copia.
Il supporto informatico
Nella nozione di «qualsiasi supporto» rientrano anche i server utilizzati nell'ambito della nuvola informatica. E che il server appartenga a un terzo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione di "copia privata". Infatti, l'eccezione per copia privata può essere invocata per riproduzioni, realizzate da una persona fisica, attraverso un dispositivo che appartenga a un terzo. Al fine di garantire l'effettività della tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'Unione europea vanno considerati supporti digitali e servizi di nuvola informatica.
L'equo compenso
Sul punto dell'assoggettamento dei fornitori di servizi di memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso la Cgue considera che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, un tale assoggettamento rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nazionale. Egli Stati membri che attuano l'eccezione per copia privata sono tenuti a prevedere un sistema di equo compenso destinato a garantire l'indennizzo dei titolari dei diritti d'autore.
Il debitore
In via generale, il soggetto che effettua la copia privata (ovvero l'utente dei servizi di memorizzazione nell'ambito della nuvola informatica) è tenuto a finanziare tale compenso. Ma sussitono situazioni in cui non è agevole individuare l' utente finale. Per cui gli Stati membri possono praticare l'opzione di istituire un "prelievo per copia privata" a carico del produttore o dell'importatore del server che offre il servizio di nuvola informatica ai privati. Di fatto tale prelievo si ripercuote economicamente sull'acquirente di tali server e sarà in definitiva sopportato dall'utente privato che utilizza tali apparecchiature o al quale è fornito un servizio di riproduzione.