APPRENDISTI, DA SUBITO IL CALCOLO PER GLI «SCATTI»
Gli scatti di anzianità sono elementi che la contrattazione collettiva inserisce nella retribuzione normale dei lavoratori e che, unitamente al Tfr, trattamento di fine rapporto, costituiscono il principale automatismo retributivo legato all’anzianità. Essi non sono regolati da alcuna norma di legge, ma unicamente dai contratti collettivi. In particolare, il Ccnl Terziario-Confcommercio, all’articolo 192, stabilisce che, ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione per tutto il personale, non distinguendo tra le varie tipologie di contratto utilizzate per assumere il personale. Inoltre, come previsto dall’articolo 1 del Dlgs 167/2011 (cosiddetto testo unico dell’apprendistato), il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, se non è stabilito diversamente dal testo unico e dalla contrattazione collettiva, è soggetto alla stessa disciplina di tale contratto.Ciò premesso, si ritiene che anche agli apprendisti a cui si applica il Ccnl Terziario-Confcommercio l’anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità dovrebbe essere calcolata dal primo giorno di lavoro.