Appropriazione indebita a chi trattiene i beni mobili del coniuge divorziato
La mancata restituzione dei beni dell’ex presenti nella casa coniugale, inizialmente assegnata in sede di separazione, fa scattare il reato a carico dell’assegnatario solo dal momento in cui è tenuto in sede di divorzio a lasciare l’immobile
La condotta di appropriazione indebita dei beni mobili dell’ex marito presenti nella casa coniugale assegnata in sede di separazione alla moglie inizia dal momento in cui in sede di divorzio venga meno l’assegnazione del diritto ad abitare nell’immobile. E non è possibile fa retroagire la condotta al momento antecedente la separazione, cioè quando il coniuge proprietario dei beni mobili presenti nella casa coniugale ha abbandonato l’abitazione comune. Di conseguenza non può sostenersi la tardività della querela se questa è stata tempestivamente presentata rispetto il termine che va fatto appunto decorrere dal momento in cui l’ex assegnatario della casa ha perso il diritto ad abitarvi e mantenere in proprio possesso i beni mobili inizialmente assegnatigli insieme alla casa coniugale, come corredo della stessa.
Per tali considerazioni la Cassazione penale - con la sentenza n. 47057/2024 - ha respinto il ricorso della ex moglie che non aveva restituito - anzi aveva addirittura venduto - beni mobili di pregio di incontestata proprietà dell’ex marito presenti nella casa coniugale in cui era rimasta a vivere la donna a e che le era stata poi assegnata in sede di separazione. Assegnazione poi revocata alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di modifica delle statuizioni economiche.
Il ricorso respinto puntava sulla retrodatazione dell’inzio dell’indebita appropriazione dei beni del marito al fine di far dichiarare tardiva la querela presentata dall’uomo dopo il divorzio che aveva invertito l’assegnazione della casa coniugale in proprio favore e non più della ex moglie.
La ricorrente sosteneva anche la non punibilità della propria condotta in quanto agita sin dal momento in cu il marito aveva lasciato la casa coniugale. E che quindi la sua inziale decisione di non restituire i beni fosse addirittura scriminata dall’articolo 649 del Codice penale che prevede la non imputabilità del coniuge non separato per reati contro il patrimonio riferibile all’altro coniuge. La norma espressamente prevede - per tale categoria di reati, in cui rientra l’appropriazione indebita - la non imputabilità del coniuge non legalmente separato.
Ma il reato di appropriazion sine titulo in realtà aveva cominciato a consumarsi solo a partire dalla decisione del giudice del divorzio che aveva assegnato la casa coniugale al marito proprietario anche dei beni mobili presenti nell’abitazione e non restituiti. Infatti, l’iniziale detenzione dei ben mobili appartenuti all’ex coniuge è irrilevante sulla successiva commissione del reato dovuta alla mancata restituzione al legittimo proprietario dei beni presenti nell’ex casa coniugale.