Penale

Appropriazione indebita: quando il diritto di querela spetta anche al soggetto diverso dal proprietario

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Appropriazione indebita – Merce ritirata e non consegnata al destinatario – Diritto di querela in capo alla società deputata al trasporto - Sussistente
Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto diverso dal proprietario che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne è appropriato illegittimamente.(Nel caso di specie la Suprema Corte riconosce in capo all' impresa di trasporto il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita compiuto dai ricorrenti: ciò in quanto la società proprietaria della merce aveva conferito alla suddetta impresa l'incarico di curare il trasporto dei propri prodotti, a tal fine affidandole anche il compito di detenzione presso una propria sede, dalla quale, poi, i danneggianti avevano preso in carico la merce stessa senza consegnarla al destinatario).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 aprile 2017 n. 16632

Appropriazione indebita – Delitto che non riguarda solo la violazione del diritto di proprietà – Tutela di tutti i diritti ricadenti nell'articolo 646 c.p. - Diritto di querela – Legittimazione anche di soggetto diverso dal proprietario.
Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto diverso dal proprietario poiché tale delitto non riguarda soltanto la violazione del diritto di proprietà, commesso mediante l'abusiva interversione del titolo del possesso: la condotta criminosa viene in considerazione anche in quanto realizza la violazione di un interesse, di un diritto diverso, compreso pur esso nella tutela penale dell'articolo 646 c.p., nell'ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che se ne appropri illegittimamente sia eseguita da persona, diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa. La violazione riguarda anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente; in tal caso, titolare del rapporto e' colui che esegue la consegna, il quale è anche titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione della cosa.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2016 n. 20776

Reati contro il patrimonio – Appropriazione indebita – Fattispecie relativa a furto nel supermercato – Possesso – Bene giuridico giuridico protetto dal reato di furto - Responsabile dell'esercizio commerciale - Diritto alla querela - Sussistente
Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonchè quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire e alienare la merce.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 30 settembre 2013 n. 40354

Reati contro il patrimonio - Appropriazione indebita - Direttore di un esercizio commerciale - Legittimazione - Esclusione.
Il direttore di un esercizio commerciale non ha la legittimazione a proporre querela contro l'autore di un furto compiuto nell'esercizio salvo, ovviamente, i casi in cui il relativo potere gli sia conferito dallo statuto o da atto negoziale.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 21 dicembre 2010 n. 44842

Reati contro il patrimonio - Appropriazione indebita – Fattispecie relativa a noleggio di camper – Mancata restituzione – Diritto di querela del noleggiatore – Riconoscimento – Abuso del rapporto fiduciario
Il delitto di appropriazione indebita non tutela semplicemente il diritto di proprietà, ma colpisce tutti i comportamenti conformi alla condotta materiale descritta nella fattispecie incriminatrice che comportino un abuso all'interno di un rapporto fiduciario tra due soggetti. Il bene protetto dalla norma è proprio quel rapporto fiduciario, sicché non rileva, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo del reato (e quindi del titolare del diritto di querela) che egli sia il proprietario del bene appropriato, ma solo che sia uno dei protagonisti del pactum fiduciae attraverso la cui rottura si consuma l'appropriazione. In tali casi la condotta criminosa viene in considerazione anche in quanto realizza la violazione di un interesse, di un diritto diverso, compreso pur esso nella tutela penale dell'articolo 646 c.p. nell'ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che se ne appropri illegittimamente sia eseguita da persona, diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa e che, quindi, non si limiti all'esecuzione materiale di un ordine o di un incarico ricevuto dal proprietario. (Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato per il reato di appropriazione indebita di un camper preso in locazione e non restituito al termine del concordato periodo d'uso: la Suprema Corte ha ritenuto non potersi individuare il titolare del diritto di querela avendo riguardo alla sola proprietà del camper, occorrendo considerare il rapporto instaurato dal ricorrente con la società noleggiatrice. L'abuso del rapporto fiduciario si è verificato precisamente in danno del noleggiatore, la cui querela correttamente è stata considerata sufficiente a configurare la condizione di procedibilità richiesta dalla legge).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 aprile 2009 n. 26805

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