Civile

Arbitrato: clausola compromissoria, resta l'opponibilità anche in confronto del cessionario del contratto

Oltre all'opponibilità, dal Foro di Bergamo anche la conferma che l'eccezione di compromesso non si ritiene rinunciata in ragione della formulazione della domanda riconvenzionale

di Federico Ciaccafava

La clausola compromissoria è opponibile anche nei confronti della cessionaria del contratto cui accede. Infatti, la cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito da una recente pronuncia del foro di Bergamo (cfr., Tribunale di Bergamo, Sezione IV civile, sentenza 30 dicembre 2020, n. 1919 - Giudice Laura Brambilla).

  La vicenda all’esame dei giudici di Bergamo

Nel caso in esame, la società debitrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società creditrice per un rilevante importo riferibile ad un contratto di appalto concluso nell’aprile del 2014. A fondamento dell’opposizione, la società opponente eccepiva: in rito, in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione della clausola compromissoria contenuta nel predetto contratto; nel merito, l’inadempimento di controparte chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed in via riconvenzionale invocando la compensazione delle reciproche partite debitorie-creditorie. Costituendosi in giudizio, la società opposta contestava in fatto ed in diritto l’avversa opposizione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale.

  Il tribunale adito, ritenuta fondata l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall’opponente,  ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la presente controversia con contestuale remissione della controversia alla cognizione del collegio arbitrale.

 La pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall’odierna società opposta rinveniva titolo nel predetto contratto d’appalto perfezionatosi, come anticipato, nell’aprile 2014 tra l’opponente ed altra società di capitali. In tale contratto era presente la clausola compromissoria del seguente tenore: “Le vertenze che dovessero sorgere tra la Committente e l’Impresa verranno risolte amichevolmente dalla D.L. o dal Collaudatore. Qualora permanessero motivi di disaccordo e comunque sorgessero argomenti di controversie, verrà affidata ad un collegio arbitrale rituale di diritto composto di tre arbitri ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 806 e ss del Codice di Procedura Civile. Ciascuna parte nominerà un arbitro, a mezzo di atto notificato all’altra, e questi primi due arbitri nomineranno il terzo con funzioni di Presidente del Collegio. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, la nomina sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona. Il Collegio dovrà emettere il lodo nel termine di 90 giorni dalla sua costituzione. Le spese dell’arbitrato saranno a carico delle parti in quota proporzionale alla misura della soccombenza”. Tale contratto veniva poi ceduto, in un primo tempo, da quest’ultima società ad altra (agosto 2016) e, successivamente, da tale società all’attuale opposta (giugno 2017).

  Le motivazioni del Tribunale

 Tanto premesso, il giudice disattesi i motivi articolati in comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta opposta, ha ritenuto la clausola compromissoria opponibile anche a quest’ultima pur in veste di cessionaria. In tal modo, ha richiamato l’indirizzo maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità incline a ritenere trasferito, con la cessione del contratto, anche il vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto (cfr., Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2011, n. 22522; Cass. civ., Sez. I, sentenza 21 giugno 1996, n. 5761).

 La decisione ha inoltre il pregio di ribadire altri due interessanti principi enunciati dal giudice lombardo il primo dei quali è direttamente riferibile ad altra eccezione sollevata da parte opposta: quest’ultima, infatti, aveva dedotto che parte opponente avrebbe implicitamente rinunciato all'eccezione di incompetenza avendo formulato una domanda riconvenzionale. 

 Dopo aver preliminarmente rilevato che l’opponente aveva comunque formulato la propria domanda riconvenzionale espressamente in via subordinata, il giudice ha ritenuto che l’opzione interpretativa invocata dall’opposta comunque definitivamente superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità incline a ritenere che, nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non possa considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato proprio al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso (cfr., Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19823; Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 luglio 2018, n. 20139).

 La posizione assunta sul punto dalla Suprema Corte ed ora ribadita dalla decisione in epigrafe, assume una particolare valenza in quanto, secondo un indirizzo di segno opposto in via di definitivo superamento, proprio la condotta processuale del convenuto che, proposta eccezione di arbitrato, anziché limitarsi a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, avesse proposto una domanda riconvenzionale, denotava la sua volontà di rinuncia a far valere l'eccezione di compromesso, risolvendosi tale contegno in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio.

 Una volta affermata l’esistenza della clausola compromissoria e la sua opponibilità alla cessionaria, la pronuncia ribadisce l’ulteriore principio secondo cui l’ esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr., Cass. civ., Sez. Un, ordinanza 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 luglio 1999, n. 8166).

 Facendo applicazione di tale principio di diritto, il giudice dichiara pertanto la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente remissione della controversia al collegio arbitrale così come stabilito dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto posto a fondamento della pretesa monitoria, liquidando le spese di lite secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

 

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