La Cina compie un passo decisivo verso la modernizzazione del proprio sistema di risoluzione delle controversie. Il 12 settembre 2025 il Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato una profonda revisione della legge sull’arbitrato, la più ampia dalla sua introduzione nel 1994. Il nuovo testo entrerà in vigore il 1° marzo 2026 e punta a rafforzare l’affidabilità internazionale del sistema arbitrale cinese, con l’obiettivo dichiarato di rendere il Paese uno dei principali hub globali per l’arbitrato commerciale.
La legge riformata, composta da 96 articoli suddivisi in otto capitoli, è il risultato di un lungo processo legislativo durato diversi anni, caratterizzato da consultazioni con operatori nazionali e internazionali, revisioni successive delle bozze e un delicato equilibrio tra apertura agli standard globali e tutela delle specificità istituzionali cinesi. Il riferimento, esplicito ma non integrale, è alla Legge modello UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale.
Un cambio di passo necessario
La riforma arriva in una fase cruciale per l’arbitrato internazionale, segnata da tensioni geopolitiche, trasformazioni delle catene del valore e crescente digitalizzazione dei rapporti commerciali. In questo contesto, Pechino ha ritenuto strategico aggiornare un impianto normativo ormai datato, nato quando l’economia cinese muoveva i primi passi verso il mercato.
La legge del 1994 aveva introdotto principi fondamentali, come l’autonomia delle commissioni arbitrali e la definitività dei lodi, ma mostrava limiti evidenti: divieto di arbitrato ad hoc, forte impronta istituzionale, incertezze su temi oggi centrali come la sede dell’arbitrato, gli accordi elettronici e gli standard di indipendenza degli arbitri.
Dalla bozza ambiziosa al compromesso finale
Il percorso di riforma non è stato lineare. La prima bozza, pubblicata nel 2021, proponeva un allineamento deciso agli standard internazionali, incluso un ampio riconoscimento dell’arbitrato ad hoc. Le resistenze di istituzioni arbitrali e autorità giudiziarie hanno però portato a un progressivo ridimensionamento delle ambizioni iniziali. Le revisioni del 2024 e del 2025 hanno dato forma a un testo di compromesso, che apre al diritto internazionale dell’arbitrato senza rinunciare a un controllo istituzionale significativo.
La sede dell’arbitrato entra nella legge
Una delle innovazioni più significative della nuova legge sull’arbitrato è l’introduzione formale e la definizione del concetto di “sede dell’arbitrato”. Questo concetto, fondamentale nella pratica dell’arbitrato internazionale, determina il quadro giuridico che disciplina un arbitrato e identifica quali tribunali hanno giurisdizione di controllo sul procedimento, (per un approfondimento sul punto vedasi il mio precedente articolo su questa Rivista “Sede dell’arbitrato, cosa significa davvero e perché è così importante”, Norme & Tributo Plus Diritto, 2 Dicembre 2025).
La sede sarà individuata prioritariamente in base all’accordo delle parti, in subordine alle regole arbitrali scelte, o, in mancanza, dal tribunale arbitrale. Una novità che aumenta prevedibilità e coerenza, avvicinando la Cina alla prassi internazionale e riducendo il rischio di forum shopping.
Accordi arbitrali più flessibili
La riforma interviene anche sulla validità degli accordi arbitrali, riconoscendo espressamente quelli conclusi in forma elettronica e introducendo il principio del consenso implicito desumibile dal comportamento delle parti. Se una parte partecipa all’arbitrato senza contestare tempestivamente l’esistenza dell’accordo, il consenso potrà essere considerato valido, a condizione che siano rispettate precise garanzie procedurali.
Resta, invece, l’impostazione favorevole all’arbitrato istituzionale: l’indicazione dell’ente arbitrale continua a essere richiesta, seppur con maggiore elasticità in caso di formulazioni ambigue.
Arbitrato online e digitalizzazione
La nuova legge fornisce una base normativa solida all’arbitrato online, riconoscendo piena efficacia giuridica agli scambi elettronici, alle udienze da remoto e ai lodi digitali. Una scelta che recepisce le prassi sviluppatesi durante la pandemia e che promette maggiore efficienza, riduzione dei costi e accessibilità, soprattutto nei procedimenti transfrontalieri.
Più rigore per gli arbitri
Sul fronte degli arbitri, il legislatore introduce obblighi di disclosure più stringenti e procedure più chiare per la ricusazione. L’obiettivo è rafforzare indipendenza e imparzialità, in linea con gli standard internazionali. Rimangono, tuttavia, requisiti di qualificazione elevati, anche per l’arbitrato ad hoc, a conferma della preferenza cinese per la professionalizzazione del ruolo rispetto alla piena autonomia delle parti.
Tempi più rapidi per l’annullamento dei lodi
Tra le modifiche di maggiore impatto pratico figura la riduzione da sei a tre mesi del termine per impugnare un lodo arbitrale. Una scelta che rafforza la definitività delle decisioni e allinea la Cina alle principali giurisdizioni arbitrali, imponendo però alle parti una maggiore tempestività nella valutazione delle strategie post-lodo.
Verso un arbitrato “con caratteristiche cinesi”
Nel complesso, la riforma del 2025 riflette una linea pragmatica: apertura selettiva agli standard internazionali, ma senza un recepimento automatico dei modelli stranieri. L’arbitrato ad hoc viene ammesso solo in ambiti circoscritti, il controllo giudiziario resta limitato ma presente, e l’impostazione istituzionale continua a rappresentare l’asse portante del sistema.
Le prospettive
Nei prossimi mesi sono attese interpretazioni giudiziarie e regolamenti attuativi, oltre alla revisione delle regole delle principali istituzioni arbitrali. Molto dipenderà dall’applicazione concreta della legge da parte dei tribunali e degli operatori, ma una cosa è certa: la riforma segna un passaggio chiave nel percorso della Cina verso un sistema arbitrale più moderno e competitivo. Non una rivoluzione totale, ma un passo significativo che rafforza il ruolo di Pechino nel panorama globale della risoluzione delle controversie.
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*Avv. Prof. Andrea Sganzerla

