Arbitro assicurativo operativo da oggi: come funziona e chi può ricorrere
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo avviene con modalità telematiche e si fonda su una procedura prevalentemente documentale, ispirata a criteri di semplificazione e rapidità - La decisione non è vincolante ma ha importanti ricadute sul piano reputazionale
Con l’entrata in operatività dell’Arbitro Assicurativo dal 15 gennaio 2026, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore assicurativo passa dalla fase degli obblighi informativi a quella dell’applicazione concreta. Dopo l’inserimento delle informazioni sul ricorso all’Arbitro nei documenti precontrattuali, il focus si sposta ora sul funzionamento della procedura e sulle sue ricadute su clienti, imprese e intermediari.
L’Arbitro Assicurativo si inserisce nel solco degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Adr), affiancandosi al giudice ordinario, con l’obiettivo di offrire al cliente una forma di tutela più accessibile, rapida e meno onerosa.
Chi può ricorrere all’Arbitro
Il ricorso all’Arbitro è riservato alle persone fisiche (che siano contraenti, assicurati o beneficiari di una polizza assicurativa) e, nei limiti previsti dalla disciplina attuativa, alle microimprese, per controversie relative a contratti assicurativi o a comportamenti di imprese e intermediari nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa.
Restano escluse alcune fattispecie, tra cui i grandi rischi e le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, a conferma della natura alternativa dello strumento rispetto al processo civile.
Il reclamo come filtro
La procedura davanti all’Arbitro presuppone, in ogni caso, la preventiva presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario. Solo in caso di risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero di mancata risposta nel termine di 45 giorni dalla presentazione del reclamo e – in ogni caso, entro 12 mesi - il cliente può adire l’Arbitro.
Il reclamo, dunque, non perde la sua tradizionale funzione ma, al contrario, la rafforza, diventando il presupposto necessario per l’accesso alla tutela arbitrale.
La procedura davanti all’Arbitro
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo avviene con modalità telematiche e si fonda su una procedura prevalentemente documentale, ispirata a criteri di semplificazione e rapidità.
Il cliente, tramite il sito dell’Arbitro, ha accesso all’apposito portale, sul quale potrà caricare il proprio ricorso. Sarà la segreteria tecnica dell’Arbitro che si occuperà della tempestiva notificazione alle imprese e agli intermediari.
Dalla presentazione del ricorso decorrono i seguenti termini:
- 40 giorni per la presentazione della memoria di difensiva da parte dell’impresa/intermediario;
- 20 giorni per la presentazione della memoria di replica da parte del cliente;
- 20 giorni per la presentazione della memoria di controreplica da parte dell’impresa/intermediario.
Terminato lo scambio documentale, il Collegio dovrà decidere entro 90 giorni, prorogabili per ulteriori 90 giorni.
I costi di accesso a tale strumento sono contenuti, se non simbolici (€ 20,00), proprio per incentivarne l’utilizzo e favorire una risoluzione anticipata delle controversie di minore complessità economica e giuridica.
Il valore delle decisioni
Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non sono formalmente vincolanti, ma producono effetti tutt’altro che irrilevanti. In caso di accoglimento del ricorso, l’impresa o l’intermediario sono chiamati ad adeguarsi alla decisione entro il termine di 30 giorni o, in alternativa, a motivare il mancato adeguamento.
L’eventuale inadempimento è destinato ad essere reso noto attraverso la pubblicazione della decisione su apposita sezione del sito internet dell’Arbitro per un periodo di 5 anni, nonché sul sito internet dell’impresa o intermediario per un periodo di 6 mesi, con evidenti conseguenze sul piano reputazionale.
Proprio tali elementi costituiscono uno dei principali punti di forza del nuovo sistema di risoluzione delle controversie.
Rapporti con IVASS e giudice ordinario
L’Arbitro Assicurativo opera in un quadro istituzionale vigilato da IVASS, ma resta distinto dall’attività di vigilanza dell’Istituto e dall’esercizio della funzione giurisdizionale. Il ricorso all’Arbitro non preclude, infatti, la possibilità di adire successivamente il giudice ordinario.
Lo strumento è quindi concepito come un meccanismo di deflazione del contenzioso, idoneo a intercettare una quota significativa delle controversie prima che queste si trasformino in cause civili.
Impatti operativi
L’avvio dell’Arbitro Assicurativo impone a imprese e intermediari un ripensamento delle proprie prassi operative, dalla gestione dei reclami alla qualità della documentazione precontrattuale, fino alla formazione delle reti distributive, richiedendo un innalzamento del livello di attenzione, anche alla luce dei possibili effetti reputazionali connessi alle decisioni dell’Arbitro.
In questo quadro l’efficacia di tale strumento dipenderà non solo dalla disciplina formale, ma anche dall’approccio con cui gli operatori del mercato ne affronteranno l’operatività.
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*Avv. Sara Sequenzia, Floreani - Studio Legale Associato







