Civile

Archivi giornalistici online, obbligo di riportare l'eventuale assoluzione

Per la Cassazione, ordinanza 2893 depositata oggi, su richiesta della parte interessata, va inserita una scheda che dia conto dell'esito del procedimento

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza 2893 depositata oggi, fa un passo avanti verso il diritto all'oblio delle persone oggetto di articoli di stampa relativi a vicende giudiziarie poi conclusesi con l'assoluzione. In particolare, la questione riguarda gli archivi online dei quotidiani. Oltre alla deindicizzazione, che blocca il riemergere del nome tramite la semplice digitazione dell'anagrafica sui motori di ricerca (diventa necessaria una specifica query sul sito del giornale), la Prima sezione civile ha riconosciuto il diritto alla aggiunta in calce o a margine dell'articolo di una scheda sintetica che dia conto dell'esito assolutorio del procedimento.

Bocciata invece la richiesta della cancellazione tout court del pezzo e anche della sua manipolazione, con l'introduzione di "pseudonimi sostitutivi o omissioni nominative"; un intervento che "annichilerebbe - scrive la Corte - con l'iperprotezione dei diritti alla riservatezza degli interessati la funzione di memoria storica e documentale dell'archivio del giornale".

Il caso era quello di due professionisti, l'uno assessore e l'altro dirigente di un comune campano, arrestati per corruzione nell'ambito della costruzione di un parcheggio presso gli scavi vesuviani e poi successivamente assolti e risarciti per l'ingiusta detenzione subita. Chiesta la cancellazione degli articoli dagli archivi online, mentre l'agenzia giornalistica aveva immediatamente proceduto, il quotidiano si era difeso sostenendo la verità storica di quanto riportato e affermando di aver già provveduto alla deindicizzazione mentre dovevano essere disattese le ulteriori istanze di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati personali dall'archivio on-line . E il Tribunale di Napoli gli aveva dato ragione.

Riproposta la questione in Cassazione, la decisione al termine di una completa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, anche alla luce del regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (c.d. GDPR), ha riconosciuto il diritto dei richiedenti alla completezza della informazione.

Con un "costo modesto" per l'impresa giornalistica, afferma la Corte, l'inserzione cioè di una breve nota in calce o a margine e solo su richiesta di parte, che non altera la funzione tipica dell'archivio, si previene "un pregiudizio ben più consistente per l'interessato". Naturalmente questa tutela si aggiunge alla deindicizzazione.

In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, scrive dunque la Cassazione affermando un principio di diritto, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato.

Questa è la strada, prosegue la Corte, per contemperare in modo bilanciato il diritto ex articolo 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.

La Corte ricorda poi la recentissima ordinanza n. 479 dell'11.1.2023 che ha affrontato il tema della configurazione giuridica dell'archivio storico digitale di un quotidiano, negando che si tratti di un prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo, con la conseguenza inapplicabilità delle norme sulla responsabilità oggettiva del proprietario e dell'editore della testata giornalistica. Ciò detto, è stato ritenuto che nell'ipotesi in cui il relativo contenuto diffamatorio risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, l'inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

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