Ascolto del minore infradodicenne nei procedimenti di affido
Famiglia - Separazione e divorzio - Figli minori infradodicenni - Ascolto - Adempimento - Omissione - Motivazione espressa da parte del giudice - Necessità - Assenza - Violazione del contraddittorio
I minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, come quello finalizzato all’affido, sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore in questi giudizi si realizza, pertanto, mediante la previsione di ascolto il cui mancato adempimento integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 4 marzo 2022, n. 7262
Famiglia - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Competenza del tribunale ordinario - Affidamento familiare ai sensi della l. n. 184 del 1983 - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Indicazione della durata della misura - Necessità
Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16569
Famiglia - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Obbligo del giudice
In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1474
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano - Parte in senso formale - Esclusione - Parte in senso sostanziale - Sussiste - Conseguenze - Audizione obbligatoria
In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. (La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 30 luglio 2020. n. 16410
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Ascolto del figlio minore infradodicenne - Obbligo del giudice - Modalità - Ascolto del minore da parte del consulente - Differente natura e finalità - Conseguenze - Onere di motivazione.
In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione - tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto - non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12957
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