Civile

Asilo, dubbi sulla procura

Occorre definire le modalità di certificazione del difensore per dimostrare che il richiedente è nello stato

di Patrizia Maciocchi

Saranno le Sezioni unite a stabilire le modalità con le quali il difensore del richiedente asilo, deve certificare, a pena di inammissibilità, la data del rilascio della procura speciale del ricorso in Cassazione. La Suprema corte (ordinanza interlocutoria 5214) chiede al Supremo consesso un’interpretazione conforme alla Carta e ai parametri dell’Unione dell’articolo 35-bis, comma 13 del Dlgs 25/2018. La norma impone che la procura alle liti debba essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Per questo il difensore di chi aspira alla tutela deve certificare la data del rilascio. Un atto, utile a certificare la presenza del richiedente nello Stato, al quale è correlata una responsabilità penale in caso di certificazione con data falsa. Il problema sorge per l’inciso finale della norma che si presterebbe a diverse letture sulle concrete modalità da esigere per la certificazione della data, sulle quali la Cassazione si è spaccata. Dove invece c’è unità di vedute è sulla ratio della disposizione, con la quale il legislatore ha voluto evitare che si arrivi in Cassazione solo sulla base di preventive convenzioni verbali o addirittura in assenza di queste, senza alcuna garanzia che il richiedente si trovi ancora nello Stato. Il fine è di evitare che la tutela della protezione internazionale, con tutti i costi sociali ed economi connessi, ad iniziare dal gratuito patrocinio, sia accordata a chi non ha più alcun interesse ad ottenerla perché ha già lasciato il territorio.

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